Come prevenire gli incidenti sul lavoro?

Fornire ai lavoratori una corretta formazione per acquisire le competenze necessarie per individuare i pericoli e garantire il pieno rispetto delle normative sulla sicurezza dei macchinari. Ecco gli strumenti fondamentali per evitare le morti bianche.

In questi giorni sono numerosi i fatti di cronaca relativi a casi di incidenti sul lavoro. Analizziamone insieme un paio.

Il primo riguarda gli ambienti confinati – parliamo della tragedia dovuta a una probabile fuga di gas che ha ucciso alcuni operai al lavoro in un forno sotterraneo – ambienti di cui abbiamo parlato in un articolo pubblicato su Green News: La formazione per lavorare in luoghi potenzialmente letali.

Il secondo incidente, che ha coinvolto un giovane al lavoro su un tornio, potrebbe essere stato causato dall’utilizzo di abbigliamento non conforme ai regolamenti sulla sicurezza, ed è ipotizzabile anche la rimozione dei dispositivi di sicurezza sul macchinario stesso.

La consulenza di Spazio88 alle aziende può aiutare nella formazione del personale, che acquisirà in questo modo le competenze necessarie per individuare e prevenire rischi come i sopracitati. In questo modo le aziende stesse potranno essere sicure di utilizzare tutti gli strumenti di prevenzione previsti dalle normative.

Negli scorsi giorni, il Ministero e l’Ispettorato Nazionale sul lavoro hanno fornito nuove informazioni e specifiche sui propri regolamenti. In particolare si sono concentrati sul ruolo del datore di lavoro come addetto al primo soccorso e alla prevenzione degli incendi e sulla normativa riguardante i sistemi di sicurezza dei macchinari, specificando quali sono i casi in cui questi possono essere venduti senza essere regolarmente attrezzati.

Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione

La Commissione del Ministero del Lavoro per gli interpelli in materia di salute e sicurezza ha precisato che i requisiti di conformità – definiti da dagli articoli n. 23, comma 1 e 70, e n. 81, con successive modifiche e integrazioni – che solitamente occorre rispettare, non riguardano la circolazione di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti destinati unicamente alla demolizione o alla riparazione per la messa a norma – cioè venduti come rottami o ad un’azienda specializzata in riparazioni e dunque acquistati allo scopo di essere riparati e messi a norma, non utilizzati. Lo stesso vale per il loro acquisto per la mera esposizione al pubblico. [Interpello n. 1 del 13 dicembre 2017, l’unico pubblicato nel corso del 2017]


In parole povere, i macchinari o i dispositivi venduti come rottami o ad aziende che intendono rimetterli a nuovo per rivenderli o esporli, possono non essere a norma purché non ne prevedano l’utilizzo. In nessun caso infatti, è previsto che vengano utilizzati normalmente.

Ruolo del datore di lavoro nel primo soccorso

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione relativa allo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione [art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008].

In merito allo svolgimento diretto di tali compiti, si precisa che tale facoltà è concessa ai datori di lavoro eccetto quelli di realtà aziendali considerate a rischio [Art. 31, comma 6]. Questo non significa che esso debba svolgere tali compiti da solo, né che sia esonerato  dal rispettare gli specifici obblighi previsti per la figura di datore di lavoro, secondo quanto indicato dall’articolo n. 18 del medesimo decreto legislativo.

Nello specifico, il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b). Inoltre, ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti” (art. 18, comma 1, lettera t). Va inoltre considerato che, “ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b, il datore di lavoro tenga conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…” (art. 43, comma 2).

In conclusione possiamo quindi dire che anche se il datore di lavoro – previa adeguata formazione – può svolgere le attività di primo soccorso sopra descritte, non deve necessariamente operare in totale autonomia. Egli può infatti avvalersi di lavoratori incaricati per agire in modo adeguato, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43, comma 2 del Decreto legislativo sopra citato.

Contattaci per valutare assieme il livello di sicurezza della tua azienda e la conformità alle normative e ai ruoli richiesti.