La gestione del toner esausto negli uffici

Le regole per le imprese sulla gestione e lo smaltimento dei toner esausti.

“Ragazzi, c’è da cambiare il toner!” è una frase che abbiamo sentito tutti urlare in ufficio. Ma esattamente, questo plurinominato toner, vien da chiedersi, che cos’è esattamente? Utilizzando quel procedimento linguistico che nella lingua italiana viene chiamato sineddoche, ossia utilizzare la parte per indicare il tutto, la parola toner coincide, nel linguaggio comune, con quella di cartuccia. In realtà, però, il toner è il contenuto della cartuccia, una polvere finissima che attraverso il calore si imprime sulla carta, andando a creare le parole e le immagini che stampiamo o fotocopiamo.

Nonostante sia una sostanza usata quotidianamente, il toner concentra in sé un’alta quantità di sostanze inquinanti e richiede quindi uno smaltimento che segua degli obblighi definiti, per apparecchiature sia di proprietà sia a noleggio. Il problema di gestione del rifiuto è sempre a carico del cosiddetto soggetto produttore, una figura che, a seconda dei casi, coincide con diversi attori, dal noleggiatore fino all’ufficio stesso, quando questo è proprietario delle stampanti e dei toner nuovi.

Per scegliere le pratiche di smaltimento, è importante determinare se quello con cui si ha a che fare è un rifiuto pericoloso o meno. Da questa distinzione dipendono infatti obblighi ed oneri diversi. Ai fini della classificazione, è sufficiente la sola scheda tecnica del prodotto, da richiedere alla casa produttrice o al proprio fornitore. Poiché il toner è generalmente un preparato formato da una miscela di più sostanze, nel caso in cui tale preparato non sia classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi o del Regolamento (CE) n. 1278/2008, allora il toner esausto potrà essere classificato come sostanza innocua, da smaltire seguendo il regolamento base. Nel caso in cui invece il toner sia classificato come preparato pericoloso, anche le cartucce toner esaurite devono essere classificate come tali e smaltite secondo particolari procedure. In particolare, l’elenco dei rifiuti (allegato D alla parte IV del Testo Unico Ambientale) prevede due diversi codici CER attribuibili:

  • 08 03 17* per toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose;
  • 08 03 18 per toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17.

Vediamo quindi, nel dettaglio, i due diversi casi che un soggetto produttore può trovarsi ad affrontare.

Smaltimento di toner ritenuti innocui.

Ottenuta la scheda tecnica, nel caso il prodotto risulti non pericoloso, il soggetto produttore predispone un’autocertificazione in cui dichiara di non aver alterato il normale ciclo di produzione del rifiuto, che pertanto può considerarsi non pericoloso, come il prodotto integro da cui deriva. In questo modo, il toner esausto deve essere raccolto in contenitori idonei (ecobox o simili) e almeno una volta all’anno conferito ad un’apposita ditta di smaltimento o di recupero per la rigenerazione. Tutti i costi sono a carico del soggetto produttore.

Il deposito temporaneo che accoglie i rifiuti di toner durante l’anno non deve contenerne di altri ed essere monosoggettivo. Non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo.

Mano a mano che i toner esausti vengono accumulati nel contenitore, occorre provvedere alle obbligatorie annotazioni di carico relative alla produzione del rifiuto. Il tutto deve essere trascritto sul registro di carico e scarico, da vidimare come un registro IVA e da conservare per 5 anni.

Al ritiro dei toner esausti, la ditta specializzata che interviene, sia in caso di smaltimento, sia di rigenerazione, deve predisporre e rilasciare un formulario. È compito del soggetto produttore verificare e pretendere l’attribuzione del codice CER non pericoloso (08 03 18, senza asterisco) e successivamente provvedere alle annotazioni di scarico sul registro di carico e scarico.

Nel caso di recupero e rigenerazione del toner esausto, se il rifiuto è conferito direttamente dall’agenzia o a mezzo corriere (ditta per trasporto di cose conto terzi), allora è possibile ricorrere ad una semplificazione amministrativa: anzichè il formulario, è possibile utilizzare un semplice documento di trasporto (con un limite di 30kg al giorno) annotando il riferimento al DM Ambiente 22/10/2008.

Inoltre, se l’agenzia ha un numero di dipendenti superiore alla 10 unità (da 11 dipendenti in su), occorre che provveda entro il 30 aprile di ogni anno all’elaborazione e presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) relativamente all’anno precedente (http://mud.ecocerved.it/ ).

Se l’ufficio si avvale di un accordo con una società di noleggio e assistenza e questa stessa si occupa anche della sostituzione dei toner, occorre documentare in maniera diversa ed adeguata il fatto che non è l’ufficio il soggetto produttore del rifiuto, bensì la società con cui vige il predetto accordo di manutenzione e sostituzione dei consumabili.

Questa sorta di deroga deve essere attentamente documentata ed avallata da una serie di evidenze:

  • un contratto di manutenzione con manleva circa la produzione del rifiuto. Il toner deve essere sostituito anche se ancora funzionante in modo da poter essere ripristinato, senza alcuna garanzia di risultato da parte del manutentore. In questo modo, se successivamente il manutentore si rende conto che il toner non è più ripristinabile, sarà lui stesso a generare un rifiuto e non il produttore;
  • le bolle di ritiro dei toner in c/manutenzione rilasciate dal manutentore all’agenzia;
  • le comunicazioni in merito all’impossibilità di ripristino dei toner ritirati con annessa dichiarazione, rilasciata dal manutentore, di aver prodotto un rifiuto e di aver provveduto in autonomia, allo smaltimento dello stesso.

In tale caso, tutti gli obblighi relativi a registro di carico e scarico, formulari, MUD, ecc. sono a carico del noleggiatore.

Diversamente, se l’ufficio si avvale di un accordo con una società di noleggio, assistenza o vendita di macchine per ufficio, ma questo contratto non comprende il materiale consumabile (che rimane quindi a carico dell’ufficio), allora le indicazioni operative sono le medesime del caso in cui le stampanti siano di proprietà.

Smaltimento di toner contenenti sostanze pericolose.

Nel caso in cui le schede tecniche dei toner riportino la presenza di prodotti pericolosi, allora anche il rifiuto rientrerebbe nella categoria dei rifiuti pericolosi (codice CER 08 03 17*). Occorre quindi che l’ufficio si iscriva al SISTRI e ottemperi a tutta la normativa per la gestione di tale tipo di rifiuti, ben più onerosa sia in termini di costi diretti, indiretti e di adempimenti burocratici.

Se fosse questo il caso converrebbe valutare con il proprio fornitore l’utilizzo di altri tipi di toner o addirittura la sostituzione delle stampanti, così da rientrare in un caso con gestione semplificata.

Se la precedente soluzione, relativa alla sostituzione del prodotto pericoloso, non fosse praticabile, allora l’agenzia dovrebbe iscriversi al SISTRI entro il 1° marzo 2014, attrezzare il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi (con accesso interdetto alle persone non autorizzate), compilare registri e formulari nell’attesa delle istruzioni semplificate per l’uso del sistema informatico. Dal 1° marzo dovrebbe gestire il ciclo dei rifiuti secondo le nuove istruzioni, avvalendosi di ditte specializzate nello smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi ed entro il 30 aprile dovrebbe comunque compilare il MUD per l’anno precedente, a prescindere dal numero di dipendenti.

Le sanzioni in materia sono definite dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006.

Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti, per l’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile varia da € 1.040 a 6.200; per quelle con un numero di dipendenti superiori ai 15, la sanzione varia da € 2.600 a 15.500.

Se le indicazioni del registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da € 260 a 1.550.

Le sanzioni per la ritardata presentazione del MUD – fissata, come detto in precedenza al 30 aprile di ogni anno – sono di competenza della Provincia. Andando oltre il termine previsto dalla normativa, ma rimanendo entro 60 giorni dalla scadenza, si è soggetti ad un pagamento che va da € 26.00 a 160.00. Sforando i 60 giorni, la sanzione è compresa tra € 2.600 e 15.500.