I Vigili del Fuoco, il lavoro e la sicurezza

Le competenze dei Vigili del Fuoco in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’art. 13 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco numerose competenze nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. Rientra, infatti, tra le loro attività la verifica dell’attuazione di tutte le norme che si prefiggono di prevenire l’insorgere di problemi legati ad incendi ed esplosioni e di assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo. Considerando l’ampiezza della legislazione in materia, riportiamo per punti le principali violazioni che rientrano nel loro ambito di azione, analizzando caso per caso, le pene previste.

  • Violazione del D.Lgs.81/2008 all’Art. 37, comma 9. La lotta antincendio passa anche da un’adeguata preparazione del personale. Per questo motivo, il mancato adempimento degli obblighi di formazione e aggiornamento dell’attività di prevenzione ed evacuazione in caso di pericolo, di salvataggio e di gestione dell’emergenza. La legge prevede l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.315,20 a 5.699,20.
  • Violazione del D.Lgs.81/2008 all’Art. 46, comma 2. L’omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori deve essere prevenuta e combattuta da parte dei Vigili del Fuoco. La mancata effettuazione di lavori necessari o il non rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di prevenzione incendi possono portare all’arresto da due a quattro mesi o ad un’ammenda da € 1.315,20 a 5.699,20 euro.
  • Violazione del D.Lgs.81/2008 all’Art. 163, comma 1. In caso di pericolo, il lavoratore deve essere guidato verso la via d’uscita più sicura. La mancata predisposizione della segnaletica obbligatoria può quindi causare l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da € 2.740,00 a 7.014,00.
  • Violazione del D.Lgs.81/2008 all’Art. 64, comma 1. Quando il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti minimi previsti – agibilità delle vie e delle uscite di emergenza, predisposizione dei mezzi e degli impianti di estinzione idonei, può essere previsto l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da € 1.096,00 a 5.260,80 euro.
  • Violazione del D.Lgs.81/2008 all’Art. 29, comma 1. I Vigili del Fuoco sono tenuti a verificare la corretta valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento relativo. In caso di verifica di omissione l’arresto va da tre/quattro a sei/otto mesi o l’ammenda da € 2.740,00 a 7.014,00.
  • Violazione del D.Lgs.81/2008 all’Art. 28, comma 2, lett. a). Ogni datore di lavoro deve provvedere all’adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza degli elementi previsti. La relativa ammenda va da € 1.096,00 a 2.192,00.
  • Violazione del D.Lgs.81/2008 all’Art. 17, comma 1, lett. b). L’omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione prevede l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da € 2.740,00 a 7.014,40.
  • Violazione del D.Lgs.81/2008 all’Art. 18, comma 1 lett. d). Tra le altre cose è fondamentale provvedere a fornire ai lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale idonei e necessari. In caso di mancanza, l’arresto va dai due a quattro mesi e la relativa ammenda da € 1.644,00 a 6.576,00.

Date queste condizioni il personale dei VV.F. può, nell’esercizio delle proprie attività, avere a che fare con fatti costituenti reato e trovarsi, di conseguenza, nelle condizioni di esercitare le funzioni di polizia giudiziaria relativamente ai reati relativi alla prevenzione incendi, all’estinzione incendi o ai ser