In linea con quanto richiesto dal momento, tenuto conto del continuo evolversi della situazione sanitaria in Italia, visti i provvedimenti del Governo e in particolare della Presidenza del Consiglio del 8, 9 e 11 marzo 2020 (e le relative FAQ), nonché il Protocollo condiviso dalle parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro,  ferma la preminenza del diritto alla salute, forniamo alcuni suggerimenti e informazioni utili per la gestione dell’emergenza, per contrastare, per quanto possibile, il contagio del coronavirus e per organizzare l’attività lavorativa. Il termine delle misure è fissato, salvo proroghe o modifiche, al 03/04/2020 per quelle generali, al 25/03/2020 per quelle più restrittive, salvo proroghe. Non si riportano le prescrizioni normative previste per specifiche attività, per le quali si rimanda ai decreti ed alle FAQ.

Premesso che

1. Il virus, Covid-19, in genere si manifesta con sintomi quali: febbre superiore ai 37°C, mal di gola, tosse, dolori articolari, naso chiuso e ostruito, starnuti, mal di testa, spossatezza, raffreddore e difficoltà respiratorie o disturbi epatici, dopo un’incubazione di circa 14 giorni. In alcuni casi, può anche causare gravi infezioni respiratorie acute e sindromi da distress respiratorio, polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale.

2. Attualmente sono considerate zone critiche:

  • Tutta l’Italia indistintamente (zona a contenimento rafforzato)
  • Fuori dall’Italia, tutte le aree in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità identifica una trasmissione locale del virus (che possono essere desunte consultando il situation report più recente); si noti che ormai, in condizioni di pandemia, le aree preservate dal rischio sono limitate.

Con riferimento alla Circolare del Ministero della salute che fornisce la definizione dei casi rilevanti:

3. Sono da ritenersi casi conclamati quelli in cui i tamponi effettuati dai servizi sanitari sono risultati positivi al virus (si vedano i casi “probabile” e “confermato” della circolare ministeriale)

4. Sono da ritenersi casi sospetti quelli in cui:

a. la persona manifesta i sintomi da Covid-19 (di cui al punto 1) con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria, dispnea);
b. la persona vive nella stessa casa di caso conclamato;
c. la persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di conclamato (per esempio la stretta di mano);
d. la persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso conclamato (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
e. la persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso conclamato, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti (es. incontro faccia a faccia, viaggio seduto in treno/aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione);
f. la persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso conclamato per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
g. la persona è un operatore sanitario o fornisce assistenza diretta ad un caso conclamato o svolte attività di addetto di laboratorio per la manipolazione di campioni di un caso conclamato senza l’impiego dei DPI raccomandati e idonei.

5. Sono da ritenersi casi attenzionati quelli per cui sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

  • pur in assenza dei sintomi, nelle precedenti due settimane, la persona è stata in contatto stretto con un caso sospetto (casi da a. a f. del punto 4, considerando il caso sospetto al posto di quello conclamato);
  • la persona presenta alcuni sintomi da Covid-19 (di cui al punto 1) senza infezione respiratoria acuta (ad es. solo la febbre o solo il raffreddore o solo la tosse).

Con riferimento ai provvedimenti governativi:

6. Allo stato attuale, non sussiste nessuna limitazione o restrizione al transito merci ( http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporto-merci-autotrasporto-merci-trasfontalieri/coronavirus-mit ), né sussiste alcun blocco delle filiere produttive e delle attività lavorative in genere.

7. Allo stato attuale, non sussiste alcun divieto per gli spostamenti delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività ( http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-646-dell-8marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-i ); solo per i casi di ricovero o quarantena, il divieto di spostamento è assoluto.

8. La disciplina del lavoro agile o smart working (prevista dalla L. n. 81/2017) è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato o lavoro agile (si veda il comunicato ministeriale) ormai in tutta Italia. e l’informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è resa in via telematica mediante la consultazione a cura del lavoratore della documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

9. Sulla base della normativa privacy e dello statuto dei lavoratori, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato (es. questionari) informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti e sui suoi recenti spostamenti.

10. Ogni lavoratore ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 81/2008), compresa la propria situazione di sospetto contagio.

11. Il Protocollo condiviso tra le parti sociali (Cgil, Cisl, Uil, Confindustria e Confapi) per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 14 marzo 2020 si applica obbligatoriamente negli ambienti di lavoro, non sanitari, delle attività di produzione: le aziende manifatturiere che non lo adottano, non possono proseguire l’attività produttiva; infatti, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Il Protocollo non è vincolante per le attività professionali, commerciali e quelle non produttive; prevede, inoltre, il ricorso agli ammortizzatori sociali per specifiche operazioni di messa in sicurezza.

12. Il Datore di lavoro deve prendere comunque opportuni provvedimenti di contenimento per contrastare l’epidemia di Covid-19, che rappresenta un rischio biologico generico, favorendo il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali e sempre consultando RLS o RLST.

Il datore di lavoro può impartire istruzioni ai lavoratori ed organizzare l’attività come indicato di seguito:

INFORMAZIONE

(A) Tutti i lavoratori e quelli che accedono al luogo di lavoro (es. addetti di impresa di pulizie, manutentori, ecc.) devono:

  • mantenersi costantemente aggiornati rispetto all’emergenza da Covid-19, consultando i siti della regione di residenza e di quelle regioni ove potrebbero recarsi per motivi di lavoro e tutte le infografiche presenti sul lavoro;
  • rispettare tassativamente ogni disposizione rilevante emanata dalle autorità pubbliche competenti e quelle del Datore di lavoro;
  • accettare le disposizioni in merito alle regole di accesso e, in particolare, di segnalazione delle situazioni di rischio di cui alle lettere (B) e (C) seguenti.

Alcune infografiche sono reperibili per esempio su:

(B) I lavoratori e i collaboratori anziani o affetti da patologie croniche o con più patologie pregresse (multimorbilità) ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita sono invitati a rivolgersi al proprio medico di base o al medico del lavoro per valutare se sussistano, in caso si contragga la malattia, condizioni potenzialmente critiche e, in tal caso, valutare l’astensione dal lavoro.

DIVIETI DI RECARSI SUL LUOGO DI LAVORO

(C) Tutti coloro che possano rientrare tra i casi sospetti di contagio (di cui al punto 4 delle premesse), devono:

  1. comunicarlo all’unità di crisi regionale (si veda il link con i contatti sotto)
  2. evitare di recarsi sul luogo di lavoro,
  3. comunicare al datore di lavoro dapprima tale situazione sospetta e successivamente i provvedimenti presi dall’autorità sanitaria (assenza di contagio, caso conclamato di contagio e, pertanto, ricovero o quarantena ecc.).

Se si ritiene di rientrare direttamente in un caso sospetto o si ritiene che un proprio collega vi rientri, occorre contattare le autorità sanitarie regionali (i contatti sono disponibili on-line) o, in caso di emergenza, il 112 e attendere le istruzioni, senza uscire dal luogo in cui ci si trova: non si deve andare in pronto soccorso o in ospedale per evitare di contagiare il personale sanitario non protetto o altri pazienti in stato critico. I servizi sanitari si faranno carico di valutare la situazione, caso per caso, garantendo le misure più appropriate.

(D) Tutti coloro che possano rientrare tra i casi attenzionati (di cui al punto 5 delle premesse), devono:

  1. evitare di recarsi sul luogo di lavoro,
  2. comunicare al datore di lavoro dapprima tale situazione di attenzione e successivamente aggiornarlo sull’eventuale evoluzione della casistica (fuoriuscita dalla casistica di attenzione o comparsa del sospetto di contagio, ecc.)
  3. se presentano sintomi da Covid-19, rimanere al proprio domicilio e contattare il medico curante (ai sensi dell’art.1 lett. b) del DPCM 08/03/2020 e s.m.i.)

Quindi, chiunque abbia la febbre con temperatura corporea ≥ 37,5°C non deve recarsi al lavoro rientrando nei casi precedenti (C) o (D).

(E) Tutti i lavoratori per i quali il Datore di lavoro non riscontra e comprova specifiche esigenze lavorative, devono evitare ogni spostamento (ai sensi dell’art.1 lett. a) del DPCM 08/03/2020 e s.m.i.) compresi, ad esempio, quelli per recarsi al lavoro. Il Datore di lavoro può dare evidenza delle esigenze lavorative compilando una dichiarazione (si veda il modello ministeriale o il facsimile).

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO O SUA INTERRUZIONE

(F) I dipendenti che non possono recarsi al lavoro per le situazioni di cui sopra (lettere (C), (D) e (E) delle presenti istruzioni) o per le attività straordinarie di messa in sicurezza, privi di giustificazione (ad es. assenti con copertura dell’INPS per malattia o per quarantena), ove possibile e ove già attivo, devono lavorare in modalità remota in smart working.

(G) Qualora non vi siano le condizioni per la prosecuzione dell’attività lavorativa presso il luogo di lavoro e/o in modalità remota in smart working, si ricorre agli ammortizzatori sociali (ove applicabili e nelle modalità e tempistiche consentite) o alla fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie (ai sensi dell’art.1 lett. e) del DPCM 08/03/2020 e s.m.i. e del punto 8 del Protocollo del 14/03/2020).

(H) Gli appuntamenti di lavoro faccia a faccia, mantenendo comunque la distanza tra le persone di almeno 1 m, possono avvenire solo nei casi indispensabili e indifferibili, e previa comunicazione con la controparte per

  • verificare la possibilità per un appuntamento in videoconferenza utilizzando o i mezzi della controparte o quelli aziendali (es. web meeting, hangout, ecc.)
  • verificare che non rappresenti caso sospetto o attenzionato di contagio e in tal caso organizzare la videoconferenza o rinviare l’appuntamento.

(I) I lavoratori si asterranno

  • da viaggi, trasferte di lavoro e interventi esterni, salvo i casi di urgenza e necessità (es. tecnico che deve ripristinare un macchinario, riparare un guasto o intervenire per persone bloccate in ascensore, ecc.) e
  • dalla partecipazione a convegni, concorsi, fiere, congressi, gite di istruzione e corsi di formazione (salvo quelli in e-learning o quelli indispensabili); costoro devono comunicare agli organizzatori che non parteciperanno all’evento programmato e comunque fintanto che le scuole e le attività didattiche non riprenderanno per ordine delle autorità pubbliche competenti.

(J) Visto che diversi Paesi hanno imposto restrizioni di viaggio e immigrazione, i lavoratori che devono partire fuori dall’Italia devono verificare i relativi avvisi di viaggio da e verso i Paesi in cui viaggiano sul sito Viaggiaresicuri del Ministero degli Esteri, verificando che non vi siano restrizioni relative all’ingresso nella destinazione del proprio viaggio. Si può anche consultare gli avvisi di viaggio del IATA Travel Center.

SPAZI E LOCALI DI LAVORO

(K) Occorre garantire la rarefazione dell’affollamento dei luoghi di lavoro, che può anche essere raggiunta sulla base delle opportune modifiche alla turnazione (ad es. alternando la presenza del personale) o con il contingentamento degli accessi da parte di visitatori e soggetti esterni.

(L) I locali di riunione e di attesa, i locali condivisi (es. mense, sale relax, spogliatoi, ecc.), i locali ad uso pubblico (es. atrii, sale ristorante, showroom, ecc.) possono essere occupati garantendo la ventilazione continua e una distanza tra ogni occupante di almeno 1 m (quindi, al più da una persona ogni 3 o 4 mq in funzione della conformazione geometrica e della disposizione delle postazioni).

(M) Il tempo di sosta e occupazione all’interno dei locali comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi va ridotto all’essenziale.

(N) Il personale preposto deve verificare (e se del caso provvedere) affinché:

  • il materiale informativo di cui alla lettera (A) sia affisso nei luoghi appropriati (es. bacheche, corridoi, sale comuni, porte dei servizi igienici, all’ingresso e nelle aree di accesso al pubblico, ecc.)
  • siano disponibili, se necessari, guanti e mascherine di protezione, secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
  • sia messo a disposizione dei lavoratori e degli esterni un detergente o disinfettante e questi siano invitati a pulirsi le mani
  • il liquido detergente può essere predisposto autonomamente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

PULIZIA E SANIFICAZIONE

(O) La pulizia dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago, della mensa e delle avviene giornalmente; la sanificazione avviene periodicamente.

(P) Nel caso di utilizzo delle stesse attrezzature da più persone, la pulizia di tastiere dei pc, schermi touch, mouse avviene ogni fine turno con adeguati detergenti; la sanificazione avviene periodicamente.

(Q) Per le pulizie si devono:

  • pulire le superfici che più facilmente possono venire a contatto con le mani degli utenti pulendole quotidianamente con disinfettanti a base di cloro o alcol: particolare attenzione è data a pulsanti, pulsantiere di ascensori, maniglie, piani di tavoli, rubinetti, sanitari, tastiere dei pc e dei distributori di bevande e snack, ecc.
  • utilizzare guanti monouso in nitrile per effettuare le pulizie di cui sopra e rimuovere eventuale materiale contaminato, quale ad esempio fazzoletti usati abbandonati;
  • areare frequentemente i locali.

(R) Per la sanificazione occorre attenersi alle disposizioni della Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020, pag. 6 in merito a “Pulizia di ambienti non sanitari”

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

(S) I lavoratori devono rispettare, applicare e promuovere tra colleghi le prassi igieniche indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8/3/2020 e nell’opuscolo predisposto dal Ministero della Salute; in particolare tutti devono:

  • mantenere una distanza di almeno 1 m con le altre persone;
  • salutarsi da lontano senza baci o strette di mano;
  • lavare spesso le mani (si veda qui per le modalità) ed evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso quando si starnutisce o tossisce (possibilmente con fazzoletti usa e getta o con la piega del gomito);
  • areare frequentemente i locali

(T) Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 m e non siano possibili altre soluzioni organizzative è obbligatorio l’uso delle mascherine, e di eventuali altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. E’ consigliabile per il personale di sportelli, casse, assistenza alla persona, ecc. a meno di altri accorgimenti.

ATTIVITÀ NON APERTE AL PUBBLICO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE

(U) E’ opportuno, ove possibile, attivare varchi e porte distinti di entrata e di uscita, per limitare il contatto tra i diversi flussi, se possibile evitandone la contemporaneità mediante lo scaglionamento temporale.

(V) Per il carico/scarico merci occorre, quanto più possibile:

  • ridurre le occasioni di contatto tra il personale in forza e quello esterno;
  • che gli autisti/trasportatori dei mezzi di trasporto rimangano a bordo dei propri mezzi, senza accedere agli uffici, e, per l’approntamento delle attività di carico e scarico mantengano la distanza di sicurezza di 1 m

(W) E’ opportuno istituire un filtro di ingresso (es. presso la guardiania) tale per cui l’accesso o il passaggio di personale non dipendente, esterni, visitatori, fornitori, clienti, ecc., è vietato nelle seguenti situazioni

  • la persona manifesta in modo conclamato sintomi simil-influenzali (di cui al punto 1 della premessa)
  • la persona rappresenta un rischio per caso sospetto o conclamato (di cui ai punti 3 e 4 delle premesse).

Il personale che opera nelle aree filtro può provvedere:
a. dove sussistono i presupposti previsti dal Protocollo del 14/03/2020, a raccogliere direttamente la temperatura o intervistare i soggetti in merito a spostamenti e contatti e a valutare i casi a cui vietare l’accesso ed eventualmente da considerare come sospetti, attivando le conseguenti procedure
b. dove tali presupposti non sussistono, a invitare le persone a compilare una autodichiarazione in merito all’assenza di condizioni di rischio e sospette, senza rilevare e registrare dati, respingendo chi non provvede alla dichiarazione o chi dichiara la presenza del rischio.

(per un esempio di moduli da utilizzare, si veda il facsimile)

ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO A CONTATTO CON IL PUBBLICO (ALBERGHI, NEGOZI, BAR, RISTORANTI, ECC.)

(X) Gli operatori, riassumendo, dovrebbero osservare le seguenti misure:

  • Si utilizzino guanti monouso in nitrile per rimuovere eventuale materiale contaminato, quale ad esempio fazzoletti usati abbandonati.
  • Si metta a disposizione dei clienti un disinfettante idroalcolico e li si invitino a pulirsi le mani.
  • Si affigga il materiale informativo del Ministero della salute.
  • Si ricambi l’aria frequentemente in tutti i locali con presenza del pubblico.
  • Si eviti la presenza contemporanea di troppe persone, specie se influenzate (ad es. limitare il numero di persone nelle sale di attesa), ad esempio, istituendo un filtro di ingresso (es. presso l’entrata) tale per cui l’accesso è contingentato in modo da ridurre l’affollamento e garantire la distanza di sicurezza tra le persone all’interno delle aree comuni, accessibili al pubblico.
  • Qualora una persona manifesti in modo conclamato sintomi simil-influenzali (di cui al punto 1 della premessa) sia invitata ad indossare la mascherina.
  • Si indossi la mascherina quando sono svolte operazioni di sportello, cassa, ricevimento, ecc., verificando che sia sempre rispettata la distanza di almeno 1 m.

CASO CONCLAMATO O SOSPETTO SUL LAVORO
(di seguito la persona positiva al Covid-19 o sospettata di positività sarà indicata come il “malato”)

(Y) Se si scoprisse un caso sospetto relativamente a qualcuno presente nel luogo di lavoro, in attesa dell’arrivo dei sanitari, occorrerà:

  1. Contattare le autorità sanitarie regionali (i contatti sono disponibili on-line) o il Servizio di Igiene Pubblica, anche per tramite del malato stesso;
  2. Evitare contatti ravvicinati con il malato;
  3. Fornire al malato una mascherina di tipo chirurgico, se disponibile;
  4. Lavarsi accuratamente le mani e prestare particolare attenzione alle altre superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi del malato (secrezioni respiratorie, urine, feci);
  5. Non toccare il materiale usato dal malato (es. fazzoletti di carta): farlo gettare direttamente in un sacchetto impermeabile, da consegnare al personale sanitario per lo smaltimento;
  6. Se si deve assistere il malato, indossare una mascherina (preferibilmente, se disponibile, con filtro FFP2 o FFP3 per coprire naso e bocca)

Dopo l’allontanamento del malato, procedere immediatamente alla ventilazione, alla pulizia e sanificazione di tutti i locali e aree in cui ha soggiornato o si è trovato per oltre 15 minuti, nonché di tutte le attrezzature che ha utilizzato, rimuovendo il materiale usato dal malato (es. fazzoletti di carta), avvisando gli addetti circa il motivo straordinario e urgente delle operazioni, affinché siano prese tutte le cautele necessarie.

(Z) Se si scoprisse che uno dei lavoratori è stato dichiarato positivo al Covid-19 (caso conclamato), in attesa delle eventuali disposizioni delle autorità, occorrerà:

  1. Procedere immediatamente alla ventilazione, alla pulizia e sanificazione di tutti i locali e aree in cui ha soggiornato o si è trovato per oltre 15 minuti, nonché di tutte le attrezzature che ha utilizzato, rimuovendo il materiale usato dal malato (es. fazzoletti di carta), avvisando gli addetti circa il motivo straordinario e urgente delle operazioni, affinché siano prese tutte le cautele necessarie.
  2. Identificare le persone che sono state a stretto contatto con il malato (in quanto hanno avuto contatti diretti faccia a faccia a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti) e che comunque rientrano nella casistica di caso sospetto (di cui al punto 4 delle premesse) per una correlazione con il malato. Per le persone identificate ancora presenti sul luogo di lavoro, seguire le indicazioni di cui alla lettera (X); per quelle non presenti, seguire le indicazioni di cui alla lettera (C).
  3. Chiamare le autorità sanitarie per ricevere istruzioni: verificare se occorre informare i lavoratori di cui sopra, evitando di comunicare il nominativo del malato.
  4. Informare il medico del lavoro e il RSPP.

E’ ancora utile ricordare che:

  • Fatta eccezione per gli operatori sanitari o comunque per coloro che hannO funzioni di controllo rispetto alla diffusione del virus, il contagio dA COVID-19 non rappresenta un rischio biologico di natura professionale. Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro l’obbligo di procedere alla individuazione e valutazione dei rischi solo per quelle attività ove, all’interno del processo lavorativo, sono deliberatamente introdotti gli agenti biologici (qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni).
  • Come nel caso dei provvedimenti indicati sopra, stante le modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, quando l’attività lavorativa prosegue, il datore di lavoro deve rielaborare il documento di valutazione dei rischi aggiornando le misure di prevenzione, ai sensi dell’art.29 co.3 del D.Lgs. 81/2008. In particolare, sarebbe opportuno individuare le misure per fronteggiare i rischi emergenti (es. dalle iniziative per contrastare il contagio, per intensificare la pulizia e la sanificazione, ecc.) distinguendo quelle già adottate e quelle da adottare nonché differenziandole tra misure tecniche (dispositivi dI protezione collettiva o individuale, segregazione di postazioni, chiusura di reparti o aree, ecc.) o misure organizzative (distanziamento interpersonale, contingentazione degli accessi, turnazione, ecc.) o misure procedurali (informazione, formazione, addestramento, istruzioni, ecc.)
  • La sorveglianza sanitaria, condotta dal medico del lavoro (medico competente) deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta.
  • Il medico del lavoro non può prescrivere inidoneità temporanee dal lavoro per il rischio di contagio, ma può segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità dei dipendenti per patologie attuali o pregresse, così che l’azienda provveda alla loro tutela nel rispetto della privacy, avendo cura delle indicazioni delle Autorità Sanitarie.
  • Il Datore di lavoro collabora con il medico competente, il RSPP, il RLS/RLST ed eventualmente terzi quali le rappresentanze sindacali, costituendo un comitato per integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, anche ai sensi del punto 13 del Protocollo del 14/03/2020
  • La mascherina con filtro FFP2 o FFP3, per coprire naso e bocca, non è fondamentale se non per gli operatori sanitari o quando si assistono persone malate.
  • Ultimo, ma non meno importante: non farsi prendere dal panico e dall’agitazione.

Intervento in webinar dell’ing. Bonsignori per Open Dot Com spa del 10/03/2020 sull’emergenza COVID-19 

Link utili:

Altre informazioni:

Aggiornato al 24/03/2020