Descrizione
Titolo | Corso teorico pratico sull’utilizzo dei D.P.I. di 3° categoria per lavori in quota |
Data e orario corso | ed1. 10 Maggio 2024 orario 8.30-13.00 e 14-17.30 ed2. 4 Dicembre 2024 orario 8.30-13.00 e 14-17.30 presso La Torinese Antincendi srl in via Sansovino 243/65/r Torino Il corso prevede esercitazione pratica su castello. Gli allievi devono presentarsi al corso muniti di DPI (Scarpe antinfortunistiche, Corde, almeno 10-15 metri – Moschettoni, più di uno – Spezzoni di corda – Bloccanti meccanici – Dissipatori con cordini – Imbracatura completa anticaduta – Caschetto – Discesori). |
Destinatari | Tutte le figure aziendali dal datore di lavoro, al dirigente, preposto, lavoratore, che svolgono attività lavorative che espongono al rischio di cadute, da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile e privo di parapetti o altre idonee misure di sicurezza. |
Perchè partecipare | Le figure aziendali devono essere adeguatamente formate per svolgere la mansione in sicurezza ed imparare a riconoscere i pericoli del lavori in quota, usare correttamente i dipositivi di protezione per evitare danni alla propria persona e agli altri. Inoltra la corretta formazione evita sanzioni in caso di controlli di enti ispettivi. |
Argomenti | PARTE TEORICA Statistiche infortuni – Quadro Normativo Giuridico – Tipologie di attività inerenti i lavori in altezza con obbligo d’uso di imbracature ed accessori – Forse di arresto Fattore di caduta e tirante d’aria – Pericoli e Rischi – Caratteristiche tecniche e classificazione dei DPI per lavori in altezza (imbrachi, cordini, funi o corde, moschettoni, attrezzature di ascesa e discesa) – Linee vita – Ancoraggi delle varie tipologie – Gestione delle emergenze PARTE PRATICA Simulazioni ( vestizione, imbrachi, regolazioni, ecc..) – Utilizzo dei DPI nei vari scenari – Riepilogo finale e chiusura corso TEST DI VALUTAZIONE |
Indicazioni sulla normativa | Il corso è tenuto ai sensi degli artt. 37, 77 commi 4 e 5 e art. 107 del D.Lgs. 81/2008 |
Prezzo | 250€ + iva |
Iscrizione | Contatta la nostra segreteria: formazione@spazio88.com Referente: Roberta Marchione Tel: 011-0122331 |
La normativa in tema di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è regolata agli articoli 74 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. In particolare, ai sensi dell’art. 79, l’elemento di riferimento per l’applicazione dell’obbligo dell’uso dei DPI è l’allegato VIII del medesimo testo normativo.
La normativa citata pone degli obblighi in materia di uso dei DPI sia in capo al datore di lavoro che ai lavoratori, prevedendo, all’art. 75, che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, e che, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lettere c) e d), gli stessi devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere utilizzati dall’utilizzatore secondo le sue necessità.
Ai sensi dell’art. 78, comma 2 e dell’art. 20, comma 2, lett. d), inoltre, il corretto uso dei DPI nei casi in cui questo sia previsto costituisce un obbligo per i lavoratori, la cui violazione è sanzionata.
Sono da considerarsi “Lavori in quota” le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto al piano stabile (ovvero eseguiti in carenza di misure di protezione collettive come parapetti e/o reti).