Formazione Lavoratore

35,00 150,00  + iva

Descrizione

La principale novità riguarda la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08., in quanto risultano definiti i contenuti minimi, la modalità e la durata dei corsi di formazione e di aggiornamento a cui ogni lavoratore [1] deve essere avviato. Il già citato accordo del 21/12/2011 prevede 3 moduli:

  • formazione generale di 4 ore per tutti i livelli di rischio, da svolgersi una tantum;
  • formazione specifica, da svolgersi una tantum, se non si cambiano settore o mansione:
    • di 4 ore per livello di rischio basso,
    • di 8 ore per livello di rischio medio,
    • di 12 ore per livello di rischio alto;
    • aggiornamento di 6 ore per tutti i livelli di rischio, entro 5 anni dall’ultimo aggiornamento o dalla formazione specifica.

Lo schema seguente indica quali corsi devono essere attivati e con quali tempistiche in base alla data di inizio del rapporto di lavoro per la specifica mansione con cui è inquadrato il lavoratore e in base alla situazione formativa pregressa.

Lavoratori

Situazione formativa pregressa

Formazione generale

Formazione specifica

Aggiornamento

In organico già al 10/01/2012 Mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL Da fare entro 10/01/2013 (*) Da fare entro 10/01/2013 (*) Entro 5 anni dalla data documentata del corso
(tra 11/01/2017 e 10/01/2018)
Formati prima del 10/01/2012, con documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL Esonero Esonero Entro 5 anni dalla data documentata del corso
(entro 10/01/2017)
Inseriti in organico (o cambio di mansione) tra il 11/01/2012 e il 10/01/2013 Nessun altro lavoro svolto in precedenza o provenienti da altra azienda, ma comunque mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL Da fare entro 60 gg dalla data di assunzione (*) Da fare entro 60 gg dalla data di assunzione (*) Entro 5 anni dalla data documentata del corso
(tra 11/01/2017 e 10/01/2018)
Provenienti da altra azienda, di un’altra categoria ATECO o con altra mansione Esonero Da fare entro 60 gg dalla data di assunzione (*) Entro 5 anni dalla data documentata del corso
(tra 11/01/2017 e 10/01/2018)
Provenienti da altra azienda, della stessa categoria ATECO e con medesima mansione Esonero Esonero Entro 5 anni dalla data documentata del corso
(entro 10/01/2017)
Inseriti in organico (o cambio di mansione)  dal 11/01/2013 Nessun altro lavoro svolto in precedenza o provenienti da altra azienda, ma comunque mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL Da fare entro 60 gg dalla data di assunzione (**) Da fare entro 60 gg dalla data di assunzione (**) Entro 5 anni dalla data documentata del corso
(dopo il  11/01/2018)
Provenienti da altra azienda, di un’altra categoria ATECO o con altra mansione Esonero Da fare entro 60 gg dalla data di assunzione (**) Entro 5 anni dalla data documentata del corso
(dopo il  11/01/2018)
Provenienti da altra azienda, della stessa categoria ATECO e con medesima mansione Esonero Esonero Entro 5 anni dalla data documentata del corso

 

(*) i corsi  svolti tra il 11/01/2012 e il 10/01/2013 devono essere:

a) o conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;

b) o formalmente e documentalmente approvati al 11/01/2012, secondo le norme e i CCNL vigenti.

(**) i corsi svolti dal 11/01/2013 devono essere conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il datore di lavoro dovrà, dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, incaricare un Ente di formazione accreditato dalla Regione (o uno degli altri soggetti abilitati) per svolgere la formazione prevista, secondo un progetto formativo che dovrà essere sottoposto ad approvazione di un Organismo Paritetico/Ente Bilaterale territorialmente e settorialmente competente.

Per la formazione generale e per gli aggiornamenti sono ammesse modalità di formazione a distanza. La formazione specifica non comprende né l’addestramento, né la formazione di dettaglio prevista dal D.Lgs. 81/08 per rischi, mansioni e attrezzature particolari (es. ponteggi, funi, carrelli elevatori, muletti, ecc.). I lavoratori (es. impiegati amministrativi, contabili, commerciali, ecc.) che non svolgono mansioni nei reparti produttivi, indipendentemente dal livello di rischio aziendale, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. La formazione deve comunque essere svolta durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Le ore di formazione previste dai corsi di aggiornamento possono essere anche ripartite annualmente nel periodo di validità del corso precedente.

 


[1] Per lavoratore si intende: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari; inoltre risultano equiparati e compresi: i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto della società e dell’ente stesso; gli associati in partecipazione di cui all’art. 2549 e segg. del C.C.; i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale; i volontari. I lavoratori stagionali sono esclusi fino al 11/07/2013.

Informazioni aggiuntive

Formazione Lavoratore

Formazione Generale, Aggiornamento, Formazione Specifica Rischio Basso, Formazione Specifica Rischio Medio, Formazione Specifica Rischio Alto