Preposto

140,00 180,00  + iva

COD: pre Categorie: ,

Descrizione

L’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei preposti, cioè di coloro che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli incarichi conferiti, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, prevede:

  • formazione generale, formazione specifica e aggiornamenti, come ogni altro lavoratore;
  • formazione integrativa iniziale di almeno 8 ore, da svolgersi una tantum, indipendentemente dal settore di attività;
  • aggiornamento periodico di 6 ore, entro 5 anni dall’ultimo aggiornamento o dalla formazione integrativa iniziale.

Lo schema seguente indica quali corsi devono essere attivati e con quali tempistiche in base alla data di nomina del preposto e in base alla situazione formativa pregressa.

Preposti

Situazione formativa pregressa

Formazione integrativa iniziale

Aggiornamento

Nominati entro il 10/01/2013 Mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL Da fare entro 10/01/2013 o il 10/07/2013 (*) Entro 5 anni dalla data documentata del corso
(tra 11/01/2017 e 10/07/2018)
Formati prima del 10/01/2012, con documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL Esonero Entro 5 anni dalla data documentata del corso
(entro 10/01/2017; in particolare per i corsi svolti prima del 10/01/2008, l’aggiornamento deve essere terminato entro il 10/01/2013)
Nominati dopo il 11/01/2013 Mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL Da fare entro 60 gg dalla data di nomina o o entro il 10/07/2013 (**) Entro 5 anni dalla data documentata del corso
(dopo il 11/01/2018)
Formati prima del 11/01/2013, con documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL Esonero Entro 5 anni dalla data documentata del corso
(in particolare per i corsi svolti prima del 11/01/2008, l’aggiornamento deve essere svolto immediatamente alla nomina)

(*) i corsi svolti tra il 11/01/2012 e il 10/07/2013 devono essere:

a) o conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (da completare entro il 10/07/2013);

b) o formalmente e documentalmente approvati al 11/01/2012, secondo le norme e i CCNL vigenti (da completare entro il 10/01/2013).

(**) i corsi svolti dal 11/01/2013 devono essere conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Come nel caso di corsi per lavoratori, il datore di lavoro dovrà, dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, incaricare un Ente di formazione accreditato dalla Regione (o uno degli altri soggetti abilitati) per svolgere la formazione prevista, secondo un progetto formativo che dovrà essere sottoposto ad approvazione di un Organismo Paritetico/Ente Bilaterale territorialmente e settorialmente competente.

Per la formazione integrativa iniziale e per gli aggiornamenti sono ammesse modalità di formazione a distanza. La formazione deve comunque essere svolta durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei preposti. Le ore di formazione previste dai corsi di aggiornamento possono essere anche ripartite annualmente nel periodo di validità del corso precedente.

Informazioni aggiuntive

Tipo Corso

Aggiornamento, Formazione Iniziale