Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

90,00 320,00  + iva

COD: rls Categorie: ,

Descrizione

La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nei casi di svolgimento diretto da parte dei lavoratori, è normata direttamente dagli artt. 37 e 47 del D.Lgs. 81/08, con richiamo esplicito ai singoli CCNL, per le specifiche di dettaglio in merito alle modalità e ai contenuti, nonché alla durata degli aggiornamenti.

Il Testo Unico prevede:

  • formazione iniziale di 32 ore, da svolgersi una tantum, indipendentemente dal settore di attività;
  • aggiornamento periodico annuale:
    • di 8 ore per le imprese che occupano 51 lavoratori o più
    • di 4 ore per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori

Lo schema seguente indica quali corsi devono essere attivati e con quali tempistiche in base alla data di inizio dell’attività del datore di lavoro, alla situazione formativa pregressa dei lavoratori incaricati.

Rappresentante dei lavoratori

Situazione formativa pregressa

Formazione iniziale

Aggiornamento

Eletto dai lavoratori Mai formato o formazione inidonea Da fare immediatamente Annuale
Eletto dai lavoratori Formato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento Esonerato Annuale

Per quanto riguarda il programma di formazione, lo stesso è struttura in 7 moduliin coerenza con la struttura del percorso formativo standard per RLS definito dalla Regione Piemonte. Inoltre 12 delle 32 ore di formazione sono dedicate ai rischi specifici aziendali: in particolare, 4 di queste 12 ore devono essere svolte in azienda, sotto forma di esercitazione congiunta tra RLS, datore di lavoro (o suo delegato) e/o RSPP. Pur in assenza di riferimenti normativi precisi circa le tempistiche entro le quali la formazione degli RLS neoeletti deve essere erogata, si ravvisa l’opportunità che i nuovi RLS siano formati, per analogia con quanto previsto relativamente agli RLS territoriali dall’art. 48, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, entro tre mesi dalla data di elezione/designazione o, quanto meno, da quella in cui l’Organismo Paritetico Provinciale competente per territorio dia riscontro alla richiesta aziendale di collaborazione.

Esiste anche un orientamento della contrattazione collettiva che prevede che ladurata minima del corso di formazione sia di 36 ore, delle quali 20 ore sui contenuti minimi indicati all’art. 37, co. 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i e 16 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, partendo dall’analisi del ciclo produttivo ed approfondendo la conoscenza e competenza sulle specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro ed ambiente di lavoro) della propria realtà lavorativa, coinvolgendo i lavoratori con modalità interattive. Tale orientamento, a riguardo dell’obbligo di aggiornamento periodico prevede 8 ore annue per gli RLS indipendentemente dalle dimensioni delle realtà lavorative.

Informazioni aggiuntive

Rappresentate Lavoratori Sicurezza

Formazione Iniziale, Aggiornamento 4 ore (annuale), Aggiornamento 8 ore (triennale)