L’Esercente (art. 2, comma 1.h) è il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale
Il Responsabile di impianto radiologico (art. 2, comma 2.b) è il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare individuato dall’esercente.
Il Prescrivente (art. 2, comma 1.r) è il medico chirurgo o l’odontoiatra iscritto nei rispettivi albi.
Il Medico specialista (art. 2, comma 2.f) è il medico chirurgo o l’odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali e quindi è responsabile dei processi di:
- Giustificazione
- Ottimizzazione
- Valutazione clinica del risultato
- Cooperazione con altri specialisti e con il personale delegato per aspetti pratici
- Reperimento di informazioni su esami precedenti
- Trasmissione di informazioni radiologiche esistenti
- Informazione del paziente
Per quanto riguarda l’Esperto in fisica medica, si veda lo specifico approfondimento.