Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 81/08, il medico competente o medico del lavoro:
- collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
- istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;
- invia all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
- partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre 2008.