Il D. Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per i reati commessi da parte delle persone fisiche appartenenti a detti
enti.
In altri termini, per la prima volta in Italia è stata introdotta la responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti commessi all’interno della propria struttura. Con l’espressione “231” si fa, pertanto, riferimento al quadro normativo che disciplina obblighi e sanzioni (pecuniarie ed interdittive dall’esercizio dell’attività) in capo alle aziende per reati commessi da propri apicali o dipendenti.
Ciò si aggiunge, senza sostituirsi, a quella da sempre esistita delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il fatto.
Essere conformi ai dettami di tale disciplina rappresenta un’opportunità che la “231” concede alle aziende per poter ridurre il rischio di essere chiamati a rispondere in sede penale di illeciti commessi nella propria struttura e gravemente sanzionati.
L’azienda che ha avviato tale programma di conformità acquista un forte strumento difensivo nell’ipotesi di contestazione di un reato: invocare la propria diligenza organizzativa per richiedere l’esclusione della propria responsabilità rappresenta un’ottima linea di difesa preventiva.
Negli ultimi anni, il novero di reati ricompresi dalla norma in questione è cresciuto. Conseguentemente, è aumentata anche la necessità di dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (in breve, MOG) che conceda alle aziende diligenti di essere indenni da responsabilità.
Il focus si è concentrato prevalentemente sull’accadimento degli infortuni sul lavoro: giurisprudenza e quotidiani giuridici hanno rinominato il programma “231” come vero e proprio “salva – aziende”.