Descrizione
Titolo | Corso Responsabile impresa affidataria ai sensi dell’art. 97 comma 3/ter D.Lgs 81/2008 |
Data e orario corso | 3 Novembre orario 9-13 presso Spazio88 srl in via Nino Bixio 8 Torino o in alternativa in video conferenza se l’allievo disponde di PC con una buona connessione internet, webcam, microfono. |
Destinatari | Il corso è rivolto a datori di lavoro, dirigenti e preposti delle Imprese Affidatarie. Si parla di impresa affidataria quando l’impresa:
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Perchè partecipare | L’impresa affidataria deve essere adeguatamente formata per organizzare consapevolmente ed in sicurezza un cantiere, evitando sanzioni in caso di controlli di enti ispettivi. In quanto la formazione dell’impresa affidataria è un obbligo di legge sanzionato e previsto dall’art. 97 del D.Lgs 81/2008. |
Argomenti |
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Indicazioni sulla normativa | Il corso è tenuto ai sensi dell’art. 97 comma 3/ter D.Lgs 81/2008 |
Prezzo | 150€ + iva |
Iscrizione | Contatta la nostra segreteria: formazione@spazio88.com Referente: Roberta Marchione Tel: 011-0122331 |
Alcune interessanti indicazioni per una corretta interpretazione dei relativi compiti dell’imprese Affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Nell’affrontare questo specifico argomento bisogna avere ben chiaro ruoli e figure che intervengo nella verifica della corretta applicazione di quanto rientra nel titolo IV – Cantieri temporanei o mobili così come definito all’art. 89 comma 2 lettera a).
Queste sono alcune definizioni dei vari soggetti o figure coinvolte:
- Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
- Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
- Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
- Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
- Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
Partendo dalla definizione sopra riportata l’Impresa Affidataria ha due requisiti specifici, avere un contratto d’Appalto diretto con la Committenza, subappaltare una parte delle lavorazioni o l’intera opera a imprese esecutrici o lavoratori autonomi limitandosi alla gestione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Ricordiamo che il verificarsi del caso in cui l’impresa Affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l’obbligo di rispettare quanto riportato nell’art. 97.
Riportiamo di seguito quanto previsto dall’art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
Il legislatore ha infatti assegnato al datore di lavoro dell’impresa affidataria o chi da lui designato “l’importante ruolo di verificare nel concreto in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori”.
Viene quindi richiesta un’adeguata formazione della figura designata dal datore di lavoro all’assolvimento dei seguenti compiti:
- Misure generali di tutela art. 95;
- Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti art.96;
Altresì ritroviamo l’obbligo di indicare al Committente o al Responsabile dei Lavori tale nominativo come indicato nel punto 01 dell’ALLEGATO XVII – IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE.
Per poter adempiere a quanto sopra riportato abbiamo strutturato un corso specifico della durata di 4 ore, dove verranno trattati i seguenti argomenti:
- Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili:
- Analisi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
- Verifica idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi;
- Verifica delle condizioni di sicurezza delle lavorazioni proprie ed affidate a terzi;
- Verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio.