Descrizione
L’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei dirigenti, cioè di coloro che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, prevede:
- formazione integralmente sostitutiva rispetto a quella generale e specifica per lavoratori: tale formazione è di almeno 16 ore, da svolgersi una tantum, indipendentemente dal settore di attività;
- aggiornamento periodico di 6 ore, entro 5 anni dall’ultimo aggiornamento o dalla formazione iniziale.
Lo schema seguente indica quali corsi devono essere attivati e con quali tempistiche in base alla data di nomina del dirigente e in base alla situazione formativa pregressa.
Dirigenti |
Situazione formativa pregressa |
Formazione integrativa iniziale |
Aggiornamento |
Nominati entro il 10/01/2013 | Mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL | Da fare entro 10/01/2013 o il 10/07/2013 (*) | Entro 5 anni dalla data documentata del corso (tra 11/01/2017 e 10/07/2018) |
Formati prima del 10/01/2012, con documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL | Esonero | Entro 5 anni dalla data documentata del corso (entro 10/01/2017; in particolare per i corsi svolti prima del 10/01/2008, l’aggiornamento deve essere terminato entro il 10/01/2013) |
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Nominati dopo il 11/01/2013 | Mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL | Da fare entro 60 gg dalla data di nomina o o entro il 10/07/2013 (**) | Entro 5 anni dalla data documentata del corso (dopo il 11/01/2018) |
Formati prima del 11/01/2013, con documentazione attestante idoneità e conformità a norme e CCNL | Esonero | Entro 5 anni dalla data documentata del corso (in particolare per i corsi svolti prima del 11/01/2008, l’aggiornamento deve essere svolto immediatamente alla nomina) |
(*) i corsi svolti tra il 11/01/2012 e il 10/07/2013 devono essere:
a) o conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (da completare entro il 10/07/2013);
b) o formalmente e documentalmente approvati al 11/01/2012, con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14/08/2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 (da completare entro il 10/01/2013).
(**) i corsi svolti dal 11/01/2013 devono essere conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Come nel caso di corsi per lavoratori, il datore di lavoro dovrà, dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, incaricare un Ente di formazione accreditato dalla Regione (o uno degli altri soggetti abilitati) per svolgere la formazione prevista, secondo un progetto formativo che dovrà essere sottoposto ad approvazione di un Organismo Paritetico/Ente Bilaterale territorialmente e settorialmente competente.
Per la formazione iniziale (integralmente sostitutiva di quella per lavoratori, sia parte generale, sia specifica) e per gli aggiornamenti sono ammesse modalità di formazione a distanza, anche per tutta la durata dei corsi. La formazione deve comunque essere svolta durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei dirigenti. Le ore di formazione previste dai corsi di aggiornamento possono essere anche ripartite annualmente nel periodo di validità del corso precedente.