Accesso ai cantieri edili: le novità in vigore dal 1° novembre

Nei prossimi giorni entreranno alcune nuove regole per l’accesso ai cantieri edili, a partire dalla richiesta di rilascio della patente. Continua a leggere per maggiori dettagli!

Le autocertificazioni inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata all’Ispettorato nazionale del lavoro per certificare il possesso dei requisiti per accedere ai cantieri edili saranno efficaci fino al 31 ottobre 2024.

Ciò obbliga l’impresa o il lavoratore autonomo a presentare la domanda di patente tramite il Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro il 31 ottobre 2024.

La richiesta di rilascio della patente dal 1/11

Dal 1° novembre 2024 sarà necessario procedere alla richiesta di rilascio della patente tramite il portale appositamente dedicato. La richiesta può essere effettuata:

  • direttamente dal soggetto obbligato (impresa o lavoratore autonomo)
  • mediante delega ad un intermediario (come Spazio88), purché munito di delega scritta

La procedura è estremamente funzionale e semplice ma ciò non deve far passare in secondo piano l’esigenza di prestare particolare attenzione ai requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 81/2008. La suddetta norma ed il decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 18 ottobre 2024, prevede che il possesso dei requisiti necessari sia attestato mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Proceduralmente, la piattaforma richiede semplicemente che venga indicato il “possesso” o il “non possesso” del requisito.

In caso di richiesta a cura del delegato, quest’ultimo dovrà aver preventivamente ricevuto dal delegante, le autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti obbligatori. Il delegato, a tal fine, deve dichiarare tale possesso in sede di richiesta della patente.

Requisiti necessari per l’accesso ai cantieri

Per poter accedere ai cantieri, le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare una serie di requisiti fondamentali. Questi includono:

  • Iscrizione alla Camera di commercio – Essenziale per dimostrare la legalità e la regolarità dell’attività imprenditoriale.
  • Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – Attesta la regolarità dei contributi previdenziali e assistenziali, fondamentale per garantire che i lavoratori siano coperti da un adeguato sistema di protezione sociale.
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – Richiesto per identificare e valutare i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, assicurando che vengano adottate le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori.
  • Certificazione di regolarità fiscale (DURF) – Necessaria nei casi previsti dalla normativa vigente e attesta che l’impresa è in regola con gli obblighi fiscali.
  • Designazione del RSPP – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  • Assolvimento degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori

Non tutti i requisiti sono sempre necessari, in quanto il legislatore lascia al soggetto che richiede la patente la verifica circa l’obbligatorietà del possesso.

  • In particolare, per quanto concerne gli adempimenti formativi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro debbono essere posseduti ove siano previsti dal d.lgs. n. 81/2008. Tutti gli altri, esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente.
  • Per l’assoggettabilità agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro va considerata la presenza di lavoratori che svolgono attività nell’impresa, tenendo conto della definizione di lavoratore (più ampia) prevista dall’articolo 2 del richiamato decreto legislativo. Tale condizione obbliga l’impresa alla redazione del DVR e alla nomina del RSPP. 
  • Quanto alla formazione per la sicurezza sul lavoro, la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 4/2024 evidenzia che è necessaria per i lavoratori autonomi solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione.

La regolarità contributiva e fiscale

Il DURC è una condizione che debbono avere tutti i soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1176, della legge n. 296/2006 e del decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro delle finanze 30 gennaio 2015. Ha validità 120 giorni, trascorsi i quali va rinnovato presentando una nuova richiesta.

L’obbligo del DURF invece (secondo la normativa vigente: articolo 17-bis, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997) prevede che l’applicazione della norma riguardi esclusivamente i casi in cui all’impresa siano stati affidati il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Sono particolarmente rilevanti ai fini dell’assoggettabilità alla disciplina del DURF i contratti di appalto denominati “labour intensive”.

Pertanto, ove l’impresa interessata non si trovi nell’ipotesi in cui ricorrano tutte le condizioni indicate, non deve essere in possesso ai fini del rilascio della patente del requisito.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/e del 2020 ha fornito alcune indicazioni utili sulle modalità di calcolo dell’importo complessivo di euro 200.000 anche al fine di evitare possibili elusioni della norma.

  • Tra di esse, da menzionare quella per evitare aggiramenti della suddetta soglia economica mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più sub-affidamenti di importi inferiori.
  • In particolare, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente, anche se non rientrante nell’ambito di applicazione del comma 1 indicato, e affidatario. Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.).

Quanto ai beni strumentali, la stessa circolare ha chiarito che i beni strumentali saranno:

  • ordinariamente, macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, 
  • altre categorie di beni strumentali utili.

Inoltre, ha aggiunto che qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l’esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.

Si ricorda che, qualora a seguito di verifiche, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate circa il possesso dei requisiti, la patente a crediti potrà essere revocata e non si potrà presentare una nuova richiesta prima dei 12 mesi. Restano ferme le conseguenze previste dal C.P. per le dichiarazioni mendaci.

Affidati a Spaziottantotto

Possiamo aiutarti a verificare i requisiti richiesti e a richiedere la patente a punti per cantieri mobili e temporanei. Scrivi a patentecantieri@spazio88.com