Istruzioni operative per ottenere la patente a crediti per i cantieri e lavori di edilizia

Per le aziende e lavoratori autonomi che operano nei cantieri, l’obbligo di possedere una patente a crediti (con almeno 15 punti) entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024.

Si considerano le seguenti attività nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Sono esenti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
In questa PRIMA FASE è richiesta, per continuare ad operare, l’invio dell’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva, utilizzando il modello in allegato, deve avvenire tramite PEC all’indirizzo:

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Cosa si certifica?
Si certifica il possesso dei seguenti requisiti:

DOCUMENTO RICHIESTO AI SENSI DEL DPR 445/00 REQUISITO LAVORATORE AUTONOMO
(NO DIPENDENTI)
SOCIETA’ / DITTA
(CON DIPENDENTI)
autocertificazione – art. 46 1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; X X
autocertificazione – art. 46 2. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; X X
autocertificazione – art. 46 3. Possesso della certificazione di
regolarità fiscale (CRF);
X X
dichiarazioni sostitutive – art. 47 4. Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro; X
NB: gli adempimenti formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione
X
dichiarazioni sostitutive – art. 47 5. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);   X
dichiarazioni sostitutive – art. 47 6. Avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).   X

Fino a quando sarà valida l’autocertificazione?

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC (sin da subito) ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

Se non si manda l’autocertificazione?

E’ vietato operare nei cantieri temporanei e mobili (come definiti del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008).

Cosa accade se ciò che è stato dichiarato non è vero?

Se le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 risultano false, ci sono conseguenze legali significative. In particolare, l’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito secondo le disposizioni del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Le possibili conseguenze includono:

    1. Sanzioni Penali: La persona può essere soggetta a procedimenti penali per falso in atto pubblico.
    2. Revoca della patente: L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente. A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all’assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad
      operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato
      o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.
    3. Annullamento di Atti: Gli atti amministrativi basati su dichiarazioni false possono essere annullati.
    4. Responsabilità Civile: Potrebbero esserci anche conseguenze civili, come il risarcimento dei danni causati.

È quindi molto importante assicurarsi che tutte le informazioni fornite nelle dichiarazioni sostitutive siano veritiere e accurate.

Cosa si dovrà fare dopo?

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile nella SECONDA FASE aver effettuato la richiesta, durante il mese di ottobre, di rilascio della effettiva patente a punti per i cantieri tramite il portale

https://servizi.ispettorato.gov.it

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche attraverso un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.

Vuoi fare da solo?

Compila l’autocertificazione (qui allegata), firmala, e mandane una copia scansionata via PEC, unitamente alla copia di un tuo documento di identità all’indirizzo

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Scarica subito la ricevuta, da conservare insieme all’autocertificazione esibire quando te la richiedono.

Ricorda che l’autocertificazione vale solo fino al 31/10/2024.

Vuoi assistenza?

Spaziottantotto S.r.l. è disponibile ad assisterti per
• verifica dei requisiti relativi alle dichiarazioni sostitutive
• verifica della presenza dei documenti necessari a supporto delle dichiarazioni
• assistenza alla compilazione delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni
• eventuale successiva assistenza per richiesta sul portale INL.

Tipologia di richiedente Prezzo del servizio (iva esclusa)
Lavoratore autonomo € 70
Ditta fino a 3 addetti € 100
Ditta fino a 6 addetti € 130
Ditta fino a 10 addetti € 160
Ditta fino a 15 addetti € 200
Oltre +100€ ogni 10 addetti

Se dalla verifica emergessero alcune carenze (es. corsi di formazione mancanti, DVR incompleto, ecc.) e accettassi di avvalerti dei ns. servizi, ti sconteremo l’importo del servizio di verifica, come se si trattasse di un acconto rispetto ai servizi necessari per l’adeguamento.

Se ti interessa l’assistenza, scrivici a patentecantieri@spazio88.com

Poi, possiamo aiutarti per tutto ciò che concerne eventuali sospensioni, revoche, recupero punti della patente! 

Leggi le nostre FAQ

Scarica l’autocertificazione a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/Autoceritifcazione-requisiti-Patente.docx

Spaziottantotto srl
patentecantieri@spazio88.com
tel. 011 / 0122331