Per le aziende e lavoratori autonomi che operano nei cantieri, l’obbligo di possedere una patente a crediti (con almeno 15 punti) entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024.
Si considerano le seguenti attività nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Sono esenti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
In questa PRIMA FASE è richiesta, per continuare ad operare, l’invio dell’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva, utilizzando il modello in allegato, deve avvenire tramite PEC all’indirizzo:
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it