Istruzioni operative per ottenere la patente a crediti per i cantieri e lavori di edilizia

Per le aziende e lavoratori autonomi che operano nei cantieri, l’obbligo di possedere una patente a crediti (con almeno 15 punti) entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024.

Si considerano le seguenti attività nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Sono esenti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
In questa PRIMA FASE è richiesta, per continuare ad operare, l’invio dell’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva, utilizzando il modello in allegato, deve avvenire tramite PEC all’indirizzo:

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Utilizzo di foto/video del cliente per scopi divulgativi: quali sono le regole?

Il caso: un Centro estetico riceve un reclamo da parte di un paziente, per aver diffuso sul profilo Instagram dell’attività un video che riprendeva la prestazione estetica del paziente in questione.

Il soggetto non era stato taggato, ma non aveva nemmeno espresso il suo consenso all’utilizzo della sua immagine. Il Garante della Privacy risponde a tale reclamo con il Provvedimento dell’11 gennaio 2024 [9983210], chiarendo la sua posizione a riguardo.

Utilizzo foto/video del cliente per divulgazione
Pixabay – Foto di Eumorfia Panera

Sorveglianza sanitaria lavoro al computer: obblighi e agevolazioni INAIL

L’INAIL ha reso note le istruzioni per la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dall’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali. Nel caso di necessità documentate dal medico oculista il datore di lavoro è tenuto a fornire gli speciali dispositivi di protezione che sono rimborsati dall’Istituto fino all’importo di 150 euro.

Cerchiamo di fare chiarezza per capire a chi è rivolto il rimborso e come effettuarlo.