Descrizione
Per il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti previsti per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, prevede:
- formazione iniziale, da svolgersi una tantum, se non si cambia settore di attività:
- di 16 ore per livello di rischio basso,
- di 32 ore per livello di rischio medio,
- di 48 ore per livello di rischio alto;
- aggiornamento periodico, entro 5 anni dall’ultimo aggiornamento o dalla formazione iniziale:
- di 6 ore per livello di rischio basso,
- di 10 ore per livello di rischio medio,
- di 14 ore per livello di rischio alto.
Casistiche possibili
Lo schema seguente indica quali corsi devono essere attivati e con quali tempistiche in base alla data di inizio dell’attività del datore di lavoro, alla sua nomina quale RSPP e alla sua situazione formativa pregressa.
Datore di lavoro e RSPP |
Situazione formativa pregressa |
Formazione iniziale |
Aggiornamento |
Attività e incarico di RSPP documentato prima del 31/12/1996 | Mai formato | Esonerati | entro 10/01/2014 |
Formato ai sensi del DM 16/01/1997 | Esonerati | L’aggiornamento deve essere terminato entro il 10/01/2017 | |
Attività e incarico di RSPP documentato tra il 01/01/1997 e il 10/07/2012 | Mai formato | Da fare entro 10/07/2012 (*) | Entro 5 anni dalla data documentata del corso |
Formato ai sensi del DM 16/01/1997 | Esonerati | L’aggiornamento deve essere terminato entro il 10/01/2017 | |
Nuove attività o attività o incarico di RSPP documentato dopo il 11/07/2012 | Mai formato | Da fare entro 90 gg dalla data di inizio attività (**) | Entro 5 anni dalla data documentata del corso |
Formato ai sensi del DM 16/01/1997 o dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 | Esonerati | Entro 5 anni dalla data documentata del corso |
(*) i corsi svolti tra il 11/01/2012 e il 10/07/2012 devono essere:
a) o conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;
b) o formalmente e documentalmente approvati al 11/01/2012, secondo il DM 16/01/1997.
(**) i corsi svolti dal 11/07/2012 devono essere conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Il datore di lavoro dovrà incaricare un Ente di formazione accreditato dalla Regione (o uno degli altri soggetti abilitati) per svolgere la formazione prevista.
Per parte della formazione iniziale e per gli aggiornamenti sono ammesse modalità di formazione a distanza. La formazione iniziale non comprende quella per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di primo soccorso, di prevenzione incendi e lotta antincendio e, comunque, di gestione delle emergenze. Lo svolgimento di corsi per classe di rischio alto ricomprende l’attività per corsi di rischio medio e basso; lo svolgimento di corsi per classe di rischio medio ricomprende l’attività per corsi di rischio basso.