Amministratori condominiali e nuove norme antincendio: attenzione alle sanzioni!

Le norme di prevenzione incendi delineano i procedimenti previsti per la prevenzione di incendi in luoghi pubblici e privati.

Luoghi come alberghi, campeggi, attività commerciali, uffici, edifici storici, abitazioni, scuole, impianti sportivi, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc. Per ognuno di questi luoghi, esiste infatti un Decreto Ministeriale che ne definisce le specifiche norme relative alla sicurezza antincendio.

Il 25 gennaio 2019, il Decreto Ministeriale dell’Interno ha integrato le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione, introducendo:

  • prescrizioni inerenti alla sicurezza antincendio delle facciate;
  • prescrizioni per la gestione della sicurezza degli stabili, nuovi ed esistenti, di altezza superiore ai 12 metri.

Spetta all’amministratore del condominio applicare gli obblighi indicati nella normativa.

Nello specifico, egli dovrà applicare:

  • Entro il 6 maggio 2020 – Gli obblighi relativi agli aspetti gestionali
  • Entro il 6 maggio 2021 – Gli ulteriori adempimenti impiantistici richiesti per edifici di maggiore altezza (come sistemi di allarme antincendio o di evacuazione sonora in emergenza).

Mancato adempimento

Il mancato adempimento della normativa prescritta dal nuovo Decreto Ministeriale va ad integrare i precedenti reati di tipo contravvenzionale nei luoghi di lavoro, come la violazione di alcune norme del Decreto Legislativo 81/2008:

  • Art. 46, comma 2 – Omessa adozione di misure di prevenzione incendi, per l’assenza di prescritti presidi impiantistici o per la omessa adozione di necessarie misure di emergenza
  • Artt. 36-37 – Omessa informazione e formazione
  • Art. 64, comma 1 – Mancata manutenzione e mantenimento in efficienza di sistemi, presidi e impianti antincendio

L’edificio di civile abitazione come luogo di lavoro

Considerata l’assenza, almeno per le parti comuni dell’edificio, di un vero e proprio “datore di lavoro [responsabile di una] unità produttiva” (D. Lgs 81) e di lavoratori dipendenti dall’amministrazione condominiale (es. portieri),

la qualificazione dell’edificio di civile abitazione come luogo di lavoro è ancora da verificare.

Nel condominio potrebbero infatti essere presenti singole attività lavorative che si presentano come luoghi di lavoro ma che, relativamente al proprio ambito, non sono destinatarie dirette degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019, in particolar modo per quanto riguarda le parti comuni dell’attività a carico del “gestore dell’attività”, cioè dell’amministratore condominiale.

Ai singoli titolari di tali attività aventi sede nelle parti private del condominio, competerebbero invece:

  • gli obblighi di sicurezza del lavoro relativi al proprio ambito;
  • l’onere di coordinarsi nella gestione dell’emergenza e nella fruizione delle parti comuni in emergenza.

Il concetto del “coordinamento” era infatti già stato chiarito dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1988, al punto 7.4: “Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro, l’amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio”.

L’amministratore del condominio deve quindi segnalare l’inizio delle attività ai fini antincendio per gli edifici di civile abitazione di altezza superiore a 24 metri.

Tale adempimento è prescritto dall’articolo 16 del D.Lgs 139/2006 e dagli articoli 3 e 4 del D.Pr 151/2011.

Mancato adempimento

La sua inosservanza è punita dall’articolo 20 del D.Lgs 139/2006.

Inoltre, in caso non vengano attuate le prescrizioni di sicurezza impartite dal comando dei Vigili del Fuoco (cioè l’autorità competente per la prevenzione incendi), al responsabile del condominio potrebbe essere contestabile la violazione dell’articolo 650 del Codice Penale.

Infine, qualora si verifichi un infortunio riferibile a carenze di sicurezza, rimangono da verificare a seconda delle singole circostanze, le responsabilità dei soggetti preposti.

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