Chirurgia estetica: applicabilità del regime di esenzione I.V.A e implicazioni privacy

Vediamo in sintesi quali sono le possibili implicazioni privacy per i professionisti che operano nell’ambito della chirurgia estetica, relativi all’applicabilità del regime di esenzione I.V.A. per le loro prestazioni.

Esenzione I.V.A. per le prestazioni di chirurgia estetica: cosa dice la normativa

Le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti dall’I.V.A. solo se svolte al fine di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, ovvero al fine di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone (anche psico-fisica), in forza della normativa in materia fiscale vigente e da ultimo dell’art. 4-quater del D.L. n. 145/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 191/2023, in tema di I.V.A. 

Si esclude quindi l’esenzione nel caso in cui tali prestazioni non abbiano finalità terapeutiche. In particolare, l’esenzione è subordinata alla presentazione di un’attestazione medica che ne confermi la finalità terapeutica.

È bene ricordare che, in tema di esenzioni fiscali, l’onere della prova sulla sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta dell’esenzione o dell’agevolazione, ricade sul contribuente. Il medico dovrà quindi comprovare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere a tale regime fiscale, attraverso specifica documentazione da poter condividere, qualora richiesto, dall’Agenzia Entrate o altri soggetti competenti; pertanto, si consiglia ai medici di conservare documentazione dettagliata, comprese le fatture e l’attestazione medica, per poter dimostrare la conformità alle condizioni di esenzione fiscale in caso di accertamenti fiscali.

Tra la documentazione da conservare rientrano:

  • l’attestazione medica richiesta dalla normativa;
  • la fattura emessa dal professionista ad esito del trattamento: per essere idoneo, tale documento fiscale dovrebbe includere la descrizione dettagliata della prestazione eseguita e il collegamento a specifiche finalità di cure (quindi potrebbero essere riportati anche dati personali del paziente, tra cui quelli sanitari rientranti nella categoria dei “dati particolari” ai sensi dell’art. 9 GDPR – noti anche come dati sensibili);
  • ulteriore documentazione atta a dimostrare di rientrare in una fattispecie di esenzione.

In via cautelativa, è consigliabile conservare tutta la documentazione medica relativa al caso di specie. Anche qui, si parla di documenti che contengono dati sanitari o comunque dati particolari (immagini, referti, certificati medici, cartelle cliniche, ecc.). 

Si sottolinea dunque l’importanza di ottenere il consenso esplicito del paziente per la raccolta, la conservazione e la trasmissione dei suoi dati personali, compresi i dati “sensibili”, per scopi fiscali e per conformarsi alle normative sulla protezione dei dati personali.

Infine, è da considerare l’esigenza di disporre delle opportune autorizzazioni per poter estrarre tali documenti nel caso in cui essi siano detenuti presso altri soggetti, tra cui professionisti e strutture sanitarie.

Procedura per l’applicazione dell’esenzione I.V.A.

Il medico, affinché possa applicare l’esenzione I.V.A. e al contempo operare in modo conforme a tale normativa, ma soprattutto essere in grado di difendersi in caso di accertamenti fiscali, sarà tenuto a farsi previamente autorizzare dal paziente a:

  1. predisporre il documento che indichi il dettaglio del trattamento e dei dati particolari di quest’ultimo, tra cui i dati sanitari (vista la necessità di redigere e conservare apposita attestazione medica che comprovi le finalità terapeutiche);
  2. predisporre il documento fiscale che indichi il dettaglio del trattamento e dei dati particolari di quest’ultimo, tra cui i dati sanitari (vista la necessità di emettere la fattura dal contenuto specifico);
  3. conservare le cartelle cliniche e, più in generale, tutta la documentazione afferente al trattamento di chirurgia estetica eseguito (ad esempio immagini, referti, certificati medici, ecc.), per la specifica finalità di presentare tali documenti all’Agenzia Entrate o a eventuali terzi soggetti che la potrebbero richiedere in caso di accertamenti, e dunque al fine di beneficiare del regime di esenzione I.V.A.;
  4. richiedere la consegna di questa documentazione a tali soggetti terzi, qualora le prestazioni siano state erogate all’interno di cliniche o presso altri professionisti e nel caso in cui non si disponga della documentazione di cui sopra (quale ad esempio, la cartella clinica). Quei soggetti, infatti, in assenza di autorizzazioni in tal senso, potrebbero fondatamente rigettare la richiesta del professionista per tutelare la privacy del paziente, evitando la diffusione di documentazione sensibile.

Il medico è quindi tenuto a valutare attentamente (con l’ausilio dei propri consulenti) come impostare la gestione di questi profili dal punto di vista della privacy, ai sensi del GDPR e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ferma la necessità che ciascun medico riceva una consulenza specifica sul tema, in linea generale possiamo suggerire ai professionisti di:

  • applicare i principi di proporzionalità, trasparenza e specificità del consenso imposti dal GDPR e dalle altre disposizioni vigenti in materia privacy;
  • valutare ulteriori profili anche di stampo civilistico;
  • sottoporre ai propri pazienti, prima del trattamento, un apposito documento a latere del documento generico di informativa e consenso, redatto al fine di perseguire le finalità fiscali in esame.

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