Decreto Balduzzi, proroga dei termini

Slitta a luglio 2016 il termine previsto per le nuove regole in materia di utilizzo dei defibrillatori durante l’attività sportiva.

Proroga di 6 mesi per l’entrata in vigore degli obblighi disposti dal Decreto Balduzzi. Per consentire la formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, il termine previsto è stato infatti rinviato al 20 luglio 2016.

Il Decreto disciplina la certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e propone delle linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di personale adeguatamente formato durante le partite e gli allenamenti. Sono soggette a questi obblighi tutte le associazioni e società sportive, anche dilettantistiche, ad eccezione di quelle “che svolgono attività sportiva con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro (lancio del piattello, tiro con l’arco, ecc.), giochi da tavolo e sport assimilabili”.

Il defibrillatore.

Secondo quanto disposto dal Decreto, il defibrillatore deve essere essere sempre presente nel luogo in cui si svolge l’attività sportiva, anche in caso di attività itinerante, e deve essere facilmente e rapidamente accessibile da tutte le aree dell’impianto sportivo. All’occorrenza, una persona dovrebbe riuscire a recuperarlo e metterlo a disposizione del soccorritore in non più di 2 minuti.

Il dispositivo può venire acquistato dalla singola società sportiva, da un gruppo di società o da chi gestisce l’impianto sportivo. In questi ultimi due casi, il defibrillatore può essere condiviso, ma ciascuna società sportiva deve comunque sempre assicurarsi (e ne è responsabile) della presenza del defibrillatore e di personale formato.

Per quanto riguarda la scelta del modello, ne esistono di diversi con caratteristiche più o meno simili. I principali parametri da considerare sono il costo (non deve essere l’elemento decisivo, ma se scegliete un AED tra quelli dei produttori più conosciuti, anche il prezzo può avere un peso nella scelta), eventuali spese di manutenzione (bisogna fare attenzione al costo degli elettrodi e della batteria, al periodo di garanzia e alle relative coperture, ecc.) e il grado di protezione IP (per le attività all’aperto, nelle spiagge o nelle piscine, è più opportuno scegliere un AED con un grado di protezione IP uguale o superiore a 56).

Il personale e la sua formazione.

La normativa non pone vincoli numerici al numero di persone da formare, ma deve essere garantita la presenza di personale formato sia durante le partite, sia durante gli allenamenti. Ad esempio, potrebbe essere sufficiente, per assolvere agli obblighi di legge, formare solo l’allenatore (se la sua presenza fosse garantita durante tutte le attività). Risulta comunque consigliabile formare un gruppo di persone, composto ad esempio da allenatori e assistenti, dirigenti e qualche giocatore, in modo da garantire sempre la presenza di almeno una persona formata.

La formazione è di competenza di soggetti ed enti autorizzati ad occuparsi della formazione BLSD. La scelta è libera e a discrezione della società sportiva, ma è sempre importante verificare che durante i corsi vengano seguite le linee guida internazionali AHA o ERC e che chi eroga il corso sia accreditato presso la Regione o Provincia Autonoma dove si svolge l’attività sportiva.

Per quanto riguarda le sanzioni specifiche in caso di inosservanza della normativa, non ci sono ancora sanzioni specifiche per l’inosservanza di questa normativa, ma in un caso di morte per arresto cardiaco in un impianto sportivo, il presidente della società sportiva può essere rinviato a giudizio per omicidio colposo.