Nel biennio 2021-2022, alcune sentenze della Cassazione Penale, hanno confermato l’obbligo di adozione in concreto delle misure necessarie (DPI, formazione, sistemi di sicurezza etc.) anche quando i relativi rischi non sono specificamente previsti nel DVR.
L’art. 40 del codice penale, al comma 2, prevede inoltre che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Analizziamo nel dettaglio su cosa si basano le sentenze e quali sono stati gli effetti.
