Piemonte: assunzione di bevande alcoliche sul lavoro

Le novità regionali in materia di prevenzione e lotta al consumo e all’assunzione di bevande alcoliche durante l’attività lavorativa.

La Regione Piemonte, con la Delibera della Giunta Regionale del 26/10/2015 n. 29-2328, ha disposto un nuovo atto di indirizzo per la  verifica del divieto di assunzione di bevande alcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza per i lavoratori esposti ad attività a rischio. Tale provvedimento annulla e sostituisce la precedente delibera 21-4814 del 20/10/2012, introducendo alcune novità.

La delibera

Il datore di lavoro dovrà valutare, seguendo le modalità previste dall’art. 29 D.Lgs. 81/08 se in azienda vi siano lavoratori adibiti alle lavorazioni a rischio, dandone riscontro nel relativo documento di valutazione. In caso positivo, il documento dovrà essere integrato con l’elenco delle mansioni a rischio presenti in azienda, specificando il numero di lavoratori interessati, i criteri utilizzati e le misure di prevenzione e protezione attuate, compresa la sorveglianza sanitaria. L’elenco dovrà poi essere trasmesso al medico competente insieme agli eventuali aggiornamenti ai fini della programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art. 25 D.Lgs. 81/08.

Il medico competente, ricevuti gli elenchi degli esposti da parte del datore di lavoro, in fase preventiva dovrà:

  • raccogliere un’adeguata anamnesi “alcologica” mediante la compilazione del questionario AUDIT per verificare le abitudini di ogni esposto in riferimento all’assunzione di bevande alcoliche e promuovere, attraverso colloquio mirato, atteggiamenti e comportamenti adeguati che vadano a prevenire comportamenti scorretti e se necessario vadano a dare consigli per ridurre la quantità di alcol assunta – qualora l’AUDIT evidenzi un’abitudine elevata di assunzione di tali sostanze il medico competente può rivederlo a distanza di circa 30-90 giorni;
  • effettuare un adeguato esame obiettivo rilevando eventuali segni diretti ed indiretti di assunzione alcolica;
  • procedere a controlli atti a escludere stati di intossicazione cronica da alcol attraverso prelievo di sangue con esami specifici a seconda dei casi.

La delibera prevede controlli senza preavviso, volti al controllo del divieto di assunzione di bevande alcoliche durante l’attività lavorativa attraverso la somministrazione di controlli alcolimetrici sull’aria espirata (etilometria). Tali controlli andranno effettuati almeno una volta l’anno sempre solo sugli esposti alle mansioni a rischio specifico. Il controllo etilometrico dovrà essere effettuato esclusivamente da parte del medico competente aziendale che dovrà comunicare al lavoratore e al datore di lavoro gli esiti dello stesso. In caso in cui il medico competente lo ritenga opportuno, l’eventuale conferma del test potrà essere validata attraverso esame ematico attraverso prelievo di sangue in due provette possibilmente a distanza di non più di 15 minuti dalla misurazione dell’aria espirata.

Nel caso in cui si renda evidente uno stato di intossicazione cronica e/o acuta, il soggetto dovrà essere sospeso dall’attività a rischio e, se possibile, spostato temporaneamente ad altra mansione o, in mancanza di questa, dovrà essere allontanato dal lavoro attraverso la redazione di un giudizio di inidoneità temporanea.

La spesa per coprire tutti questi accertamenti è a completo carico del datore di lavoro.

Le mansioni a rischio

In riferimento alla legge 125/2001 e all’Allegato I dell’Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 16/03/2006, è possibile stilare un elenco completo delle mansioni a rischio interessate dal decreto.

  • attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
    • impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive
    • modificazioni);
    • conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
    • attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
    • fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
    • vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
    • direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
    • manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162).
  • dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
  • sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 (nota: ”Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas, vapori tossici od asfissianti”) e 237 (nota: ”Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi”) del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  • mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di medico specialista in anestesia e rianimazione, medico specialista in chirurgia, medico ed infermiere di bordo, medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche, infermiere, operatore socio-sanitario, ostetrica caposala e ferrista;
  • vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, personale addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
  • attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
  • mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
  • mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
    • addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e’ richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e’ richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
    • personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;
    • personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
    • personale navigante delle acque interne;
    • personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in 16 gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
    • conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
    • personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
    • responsabili dei fari;
    • piloti d’aeromobile;
    • controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
    • personale certificato dal registro aeronautico italiano;
    • collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
    • addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
    • addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
  • addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
  • lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
  • capi forno e conduttori addetti ai forni di fusione;
  • tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
  • operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
  • tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

La normativa prevede anche l’emanazione di linee guida sulla gestione di singoli casi di lavoratori in sospetto o evidente stato di intossicazione acuta da alcool che verranno applicate su tutti i lavoratori e non solo su quelli che svolgono mansioni a rischio sopra elencati.