La responsabilità costa, essere Responsabile paga

Il primo responsabile della sicurezza in cantiere è il committente. In questo articolo approfondiamo ruoli e attività per agire correttamente sul luogo di lavoro e non incorrere in spiacevoli incidenti o sanzioni.


Chi è il Committente

Il Committente è il cittadino, l’amministratore di condominio, l’amministratore pubblico o l’imprenditore che fa eseguire dei lavori edili quali, ad esempio, costruzioni o ristrutturazioni edilizie, opere edili e murarie, anche se modeste, con permesso di costruire, SCIA o con attività di edilizia libera.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza, il cui scopo è quello di ridurre gli infortuni sul lavoro) dà al Committente un ruolo di soggetto attivo e responsabile nella promozione e controllo della regolarità e della sicurezza, responsabilizzando anche penalmente.

Il ruolo del Committente è dunque centrale e richiede attività preventive all’avvio dell’opera edile, quali:

  • informarsi sulle procedure da seguire e sugli obblighi che derivano dal tipo di lavoro;
  • informarsi sulla durata delle opere;
  • informarsi sulle Imprese previste: quante sono e qual è il loro fine nel lavoro complessivo.

Tali informazioni, infatti, possono essere richieste: dal progettista, dallo Spresal / A.S.L. di zona, la Direzione Territoriale del Lavoro o il C.P.T.

Come partire con il piede giusto

Affidarsi ad un professionista (architetto, ingegnere o geometra) può essere la scelta giusta.

Una figura specializzata saprà infatti consigliare per il meglio come applicare i seguenti obblighi, previsti dalla normativa vigente:

  • Designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, il quale deve essere in possesso di un adeguato titolo di studio e di una specifica abilitazione.
  • Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ovvero il “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare” tramite la richiesta di specifiche documentazioni.
  • Comunicare i nominativi del Coordinatore per la Sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) alle Imprese affidatarie ed esecutrici, nonché ai lavoratori autonomi.
  • Informare dell’avvio del cantiere gli Organi di Vigilanza (Direzione Territoriale del Lavoro – D.T.L.) e l’A.S.L. (Servizio SPRESAL), inviando la notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori.

Per sgravarsi delle responsabilità, il Committente può delegare tutti o alcuni dei propri compiti – a condizione che non interferisca con le decisioni della persona a cui si affida – al “responsabile dei lavori”, soggetto qualificato e competente che potrà decidere autonomamente nello svolgimento dei compiti affidati.

Sospensione del titolo e sanzioni

L’efficacia del titolo abilitativo (DIA, Permesso di costruire, ecc.) viene sospesa:

  • se mancano dei documenti previsti per la sicurezza del cantiere (ad esempio: Notifica preliminare dei lavori, Piano di Sicurezza e di Coordinamento, Fascicolo dell’opera);
  • se le Imprese e/o i lavoratori autonomi scelti non sono in possesso di regolare DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Nei casi in cui non venga rispettata la normativa vigente, si può incorrere nelle seguenti sanzioni:

Mancata nomina del CoordinatoreArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40.
Mancata verifica dell’idoneità tecnico-­professionale delle Imprese e dei lavoratori autonomiArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.096,00 a € 5.260,80.
Mancata trasmissione all’amministrazione dei seguenti documenti:
copia della notifica preliminare
DURC delle Imprese e dei lavoratori autonomi
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.976,40.
Mancata vigilanza sull’operato del CoordinatoreArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.096,00 a € 5.260,80.
Mancata comunicazione del nominativo del Coordinatore alle Imprese e/o lavoratori autonomiSanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.976,40.

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