Sicurezza sul lavoro durante l’emergenza coronavirus Covid-19

Approfondiamo alcuni aspetti utili a datori di lavoro e lavoratori nel contesto di emergenza da contagio Covid-19.

Lavoratore con mascherina per ridurre il rischio contagio da Covid-19

Ambienti di lavoro e provvedimenti

La regione Lombardia, stante la persistenza di operatività in alcuni settori produttivi che richiede l’adeguamento ai nuovi scenari delle misure di prevenzione e protezione, ritiene che tali particolari misure debbano scaturire da un’attenta e mirata revisione della valutazione dei rischi (e del documento DVR), come previsto all’art.29 co.3 del D.Lgs. 81/08. Pertanto, già dal 13/03/2020, ha dato disposizioni alle agenzie di tutela della salute e ai dipartimenti che si occupano dei luoghi di lavoro, di richiedere alle imprese evidenze documentali di quanto fatto in merito alla valutazione dei rischi, al DVR e alle misure già adottate e da adottare.

Il Protocollo del 14/03/2020 condiviso tra le parti sociali (CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confapi) relativo alla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione dell’epidemia negli ambienti di lavoro, prevede la definizione, redazione e applicazione di un protocollo aziendale di sicurezza contenente tutte le misure necessarie al contenimento del contagio da COVID-19: di fatto, tale protocollo non potrà che essere considerato come un addendum al DVR.

In Veneto, il 17/03/2020 il Governatore Zaia ha affermato che la Regione non può disporre la chiusura delle aziende, ma può fare i controlli per verificare che ci siano mascherine, gel disinfettanti e distanze di sicurezza. Ha quindi previsto un piano di controllo a cura dei servizi SPISAL di circa 100 aziende al giorno.

In Piemonte, le ASL e le strutture degli SPRESAL territoriali, hanno fornito un decalogo alle aziende che restano aperte.

Rischi di natura professionale

È ormai assodato, invece, che il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio biologico di natura professionale e pertanto non occorre effettuare la valutazione del rischio biologico, fatto salvo il caso dei laboratori di analisi e degli operatori sanitari e similari. Infatti, tale valutazione è richiesta solo per quelle attività ove, all’interno del processo lavorativo, sono deliberatamente introdotti gli agenti biologici (qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni).

Pertanto, la valutazione dei rischi per la gestione dell’emergenza Covid-19 – un vero e proprio Safety Plan – è una revisione generale che riguarderà il nuovo contesto lavorativo legato a: emergenza, ambiente e processi di lavoro, misure dettate dalle autorità sanitarie, ecc.

In particolare, è opportuno:

  • individuare le misure per fronteggiare i rischi emergenti (ad esempio: iniziative per contrastare il contagio, come intensificare la pulizia e la sanificazione, ecc.);
  • distinguere le misure già adottate e quelle da adottare, differenziandole tra:
    • misure tecniche (dispositivi di protezione collettiva o individuale, segregazione di postazioni, chiusura di reparti o aree, ecc.)
    • misure organizzative (distanziamento interpersonale, contingentazione degli accessi, turnazione, ecc.)
    • misure procedurali (informazione, formazione, addestramento, istruzioni, ecc.)

Sorveglianza sanitaria sul lavoro

Infine, occorre rafforzare la collaborazione con il medico competente e mantenere attiva la sorveglianza sanitaria, secondo modalità differenziali: in base al tipo di visita, alla situazione lavorativa ed alla specifica situazione sanitaria dei lavoratori, che sono invitati a confrontarsi con il proprio medico di base (e, se necessario, richiedere una visita medica).

Andrà anche costituito un comitato di crisi per la gestione dell’emergenza, di cui faranno parte: il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente, il RLS/RLST o i rappresentanti dei lavoratori.

Conseguenze in caso di contagio durante l’attività lavorativa

Tutti i casi accertati di infezione Covid-19 in occasione di lavoro, faranno scattare la piena tutela INAIL con la temporanea automatica che copre integralmente lo stipendio per tutto il periodo della quarantena, come per le altre malattie o infortuni.

La tutela assicurativa si estenderà a tutti i casi in cui si presenti problematica l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio. Ad esempio, sono ammessi alla tutela dell’Istituto gli operatori sanitari che risultino positivi al test specifico di conferma del contagio.

Saranno tutelati dall’Inail anche eventi infettanti accaduti durante il percorso casa-lavoro e viceversa, configurabili quindi come infortuni in itinere.

Per le aziende, gli eventi Covid-19 non determineranno oscillazioni del tasso per andamento infortunistico. Tuttavia, l’INAIL si riserva di verificare anche a posteriori che le aziende abbiano adottato le cautele e le misure suggerite da protocolli di prevenzione e dalle autorità sanitarie: pertanto, è opportuno documentare quanto fatto e attuato. Inoltre, in caso di danno biologico al lavoratore potrebbe anche scattare una responsabilità penale in capo al Datore di lavoro.

Ipotesi di responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19

In caso di contagio da Covid-19 del dipendente di una società, vi è una possibilità per il datore di lavoro della società di incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.) – aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche – qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore.

In queste ipotesi, dovrebbe essere dimostrato in ogni caso che il contagio sia avvenuto:

  1. nell’ambiente di lavoro (e non, ad esempio, presso il proprio domicilio o nell’ambito della propria vita privata o sociale);
  2. a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

A questo proposito, la colpa specifica del datore di lavoro potrebbe essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e, in particolare, dell’art. 18 che, tra gli altri, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di:

  1. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il Medico Competente;
  2. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
  3. adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  4. informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione;
  5. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un rischio grave e immediato;
  6. redigere e manutenere documentazione attestante la gestione e valutazione dei rischi associati alle attività svolte all’interno dell’ambiente lavorativo.

La colpa specifica potrebbe essere individuata anche:

  • in caso di omessa o insufficiente vigilanza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08);
  • in relazione alla violazione dell’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi (art. 17 D.Lgs.81/08).

Nondimeno – poiché il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire i rischi interferenziali (art. 26 D.Lgs. 81/08 ) – la colpa specifica potrebbe essere ravvisata nelle ipotesi in cui non introduca misure di prevenzione volte a regolare e disciplinare l’accesso da parte dei terzi (es. fornitori, appaltatori) ai luoghi di lavoro.
A tal proposito, il datore di lavoro committente dovrà verificare che la ditta appaltatrice abbia a sua volta adottato un sistema di misure a prevenzione del rischio da contagio dei propri lavoratori.

Di conseguenza, il datore di lavoro dovrà adottare ulteriori misure nei confronti dei soggetti terzi, quali:

  • la richiesta di autocertificare,
  • l’adozione di misure di prevenzione,
  • la stretta regolamentazione degli accessi presso i siti della società.

Si precisa che la violazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 sopracitate integra di per sé – ovvero a prescindere dalle lesioni o dalla morte del lavoratore – delle contravvenzioni punite con la pena dell’arresto o dell’ammenda. Tali ipotesi di reato sono estinguibili mediante oblazione:

  • in sede amministrativa, con il pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo della ammenda (D. Lgs. 758/94); oppure
  • dinanzi al Giudice Penale, con il pagamento una sanzione pecuniaria pari ad un terzo (art. 162 c.p.) o alla metà (art. 162 bis c.p.) del massimo della pena prevista per la singola violazione.

Ipotesi di responsabilità amministrativa derivante da reato (D.Lgs.231/2001) per la società in caso di contagio da Covid-19

Inoltre, poiché in astratto i reati di lesioni gravi/gravissime o omicidio colposo costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (ex D. Lgs. 231/2001), potrebbe essere contestata alla Società la responsabilità amministrativa degli enti (art. 25 septies D. Lgs. 231/2001), con la possibilità, in caso di condanna, di applicare all’ente sanzioni:

  1. sanzioni pecuniarie che, in caso di omicidio colposo, possono arrivare fino a 1,5 milioni di euro
  2. sanzioni interdittive (ad esempio interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione/revoca autorizzazioni, esclusione agevolazioni ecc.).

Per ritenere sussistente la responsabilità amministrativa dell’ente, dovrebbe essere provato naturalmente che i reati di lesioni gravi/gravissime o omicidio colposo siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Tale presupposto potrebbe essere ritenuto sussistente nell’ipotesi in cui la società abbia omesso di adottare le misure di prevenzione del contagio, allo scopo di risparmiare sui costi per l’adeguamento delle misure di prevenzione o per incrementare la produttività, a scapito della salute dei lavoratori.

In tale contesto, per prevenire future contestazioni e a maggior presidio di aver adottato tutte le misure opportune a tutelare la salute, risulta fondamentale che l’Organismo di Vigilanza eserciti il proprio dovere di vigilanza, rafforzando il sistema dei flussi informativi in essere e verificando quali attività siano state realizzate dalla società per prevenire i rischi di contagio dei lavoratori.

Pertanto, si dovranno fornire all’OdV tutte le informazioni più opportune volte a verificare:

  • se la società abbia messo a disposizione un budget per far fronte all’emergenza;
  • se la società abbia valutato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), prevedendo dei Safety Plan per prevenire il contagio. Ciò dovrà avvenire con la collaborazione del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (MC) e delle altre figure coinvolte;
  • quali misure preventive siano state adottate allo scopo di aumentare il livello di sicurezza all’interno della sede e degli stabilimenti della Società e contenere il rischio di contagio. Ad esempio, potrebbe essere utile ricostruire se i lavoratori siano stati dotati di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quali guanti e mascherine certificate per casi specifici;
  • se siano state predisposte e diffuse procedure di gestione di casi specifici e, in particolare, un piano di emergenza in caso di contagio da Coronavirus;
  • se siano state favorite e promosse il più possibile – compatibilmente con l’attività svolta – soluzioni di smart working e se sia stato imposto ai lavoratori presenti nei luoghi di lavoro il divieto di creare situazioni di affollamento, limitando il numero di lavoratori a cui consentire l’accesso ai luoghi comuni (es. mense) in un determinato lasso temporale;
  • se sia stato imposto ai lavoratori l’obbligo di osservare la distanza minima di un metro tra ognuno di essi;
  • se siano state rafforzate le prassi igieniche comunemente utilizzate, anche attraverso la distribuzione di igienizzanti;
  • se e quali informazioni siano state diffuse a tutti i lavoratori relative ai rischi da contagio e ai comportamenti da adottare;
  • se sia stato effettuato un coordinamento con i soggetti terzi (fornitori, appaltatori) che hanno accesso al sito.

Cosa proponiamo per assistere tutte le aziende e attività operative?

  1. Controllo (anche periodico) per valutare il rischio e lo stato di adozione delle misure di sicurezza.
  2. Assistenza alla costituzione del comitato di crisi.
  3. Assistenza per:
    • analizzare l’ambiente e l’organizzazione del lavoro per renderlo conforme,
    • definire i dispositivi di protezione (DPI) adeguati,
    • definire le procedure aggiornate (es. gestione accessi, pulizia e sanificazione, carico e scarico, consegne, gestione rifiuti, ecc.),
    • rispondere all’insorgere di casi sospetti o conclamati tra la forza lavoro,
    • predisporre la valutazione dei rischi per la gestione dell’emergenza Covid-19, (Safety Plan), che comprende:
      • l’individuazione delle misure per fronteggiare i rischi emergenti (ad esempio: iniziative per contrastare il contagio, come rarefazione, distanziamento, pulizia e sanificazione, riorganizzazione, ecc.)
      • la distinzione tra le misure già adottate e quelle da adottare
      • le misure di prevenzione e protezione tecniche (dispositivi di protezione collettiva o individuale, segregazione di postazioni, chiusura di reparti o aree, ecc.)
      • le misure di prevenzione e protezione misure organizzative (distanziamento interpersonale, contingentazione degli accessi, turnazione, ecc.)
      • le misure di prevenzione e protezione misure procedurali (informazione, formazione, addestramento, istruzioni, ecc.)
  4. Approfondimenti specifici.

Il servizio si attiva a preventivo sulla base di:

  • settore dell’attività
  • localizzazione
  • numero degli addetti in condizioni normali e in condizioni di emergenza
  • tipo di assistenza richiesta (es. spot, continuativa, ecc.)

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