Formazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro

Guida alla formazione e all’addestramento necessari all’utilizzo di attrezzature che per il loro impiego richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.

La sicurezza, si sa, è un parametro fondamentale di ogni aspetto dell’attività lavorativa, anche (e forse soprattutto) nell’utilizzo delle attrezzature.

L’art. 71 comma 7 lettera a decreta gli obblighi del datore di lavoro in materia, stabilendo che, qualora nelle mansioni dei lavoratori sia previsto l’utilizzo di attrezzature che per il loro impiego richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, sia necessario assicurare una formazione e un addestramento adeguati, tali da consentirne un uso idoneo, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone (di cui all’art. 73 comma 4).

Le direttive per i lavoratori.

La formazione e l’addestramento previsti dall’art. 71 riguardano tutte le operazioni connesse alle attrezzature di lavoro, dalla messa in servizio fino alla manutenzione. È dunque necessario che da parte dei datori di lavoro sia predisposta una specifica procedura contenente l’elenco delle persone incaricate, una documentazione didattica di supporto, la manualistica di riferimento, le procedure di manutenzione interna ed esterna, ma soprattutto un registro di formazione e addestramento controfirmato da un docente, il tutor e i lavoratori stessi.

I contenuti delle istruzioni date agli operatori riguardano tutti gli aspetti dell’utilizzo delle attrezzature. Sono quindi sottoposte alla normativa vigente le condizioni di impiego normale delle attrezzature, la gestione di situazioni anormali prevedibili, i rischi derivanti dall’uso delle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se non usate direttamente e quelli derivanti dai cambiamenti e modificazioni delle attrezzature.

Formazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro.

Parlando di attrezzature di lavoro, ci si riferisce a qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto necessario all’attuazione di un processo produttivo e destinato ad essere usato durante il lavoro.

Le discriminanti riguardo al loro utilizzo – di cui all’art. 71 – sono quelle della difficoltà o della complessità d’uso, elementi nei confronti dei quali occorre avere una conoscenza precisa della loro pericolosità. Situazioni, dunque, durante le quali è necessario mantenere un comportamento responsabile nei confronti di se stessi, di terzi e dell’ambiente esterno.

Sebbene non esista un elenco unico di riferimento, si può comunque stilare una lista utile prendendo in considerazione il Titolo III del Testo Unico (D. Lgs n. 81/2008). Seguendo questo parametro, rientrano dunque tutte le attrezzature per le quali è previsto una specifica disposizione normativa, quali l’abilitazione all’uso, il collaudo periodico, le misure di sicurezza e cautele specifiche che prevedono eventuali sanzioni penali.

  • Attrezzature sottoposte a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele
  • attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo;
  • attrezzature di lavoro mobili semoventi;
  • attrezzature di lavoro telecomandate;
  • vagonetti su piani inclinati con rotaie;
  • mezzi di trasporto meccanici mossi direttamente dai lavoratori;
  • apparecchi di sollevamento e di trasporto per trazione;
  • elevatori montati su impalcature di ponteggi;
  • argani;
  • elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili;
  • macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone;
  • ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice;
  • scale aeree su carro;
  • ponti sospesi e carroponti;
  • mole abrasive;
  • bottali, impastatrici, gramolatrici e similari;
  • magli, berte e similari;
  • macchine utensili (torni, alesatrici, frese, seghe, ecc.);
  • presse, trance e similari;
  • laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri;
  • apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e similari;
  • telai meccanici;
  • trebbiatrici;
  • forni e stufe;
  • utensili elettrici portatili;
  • attrezzature che servono a sollevare carichi (transpallet, carrelli industriali, ecc.);
  • attrezzature che servono a sollevare persone;
  • laminatoi;
  • attrezzature per saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e similari;
  • scale aeree ad inclinazione variabile;
  • ponti mobili sviluppabili su carro;
  • ponti sospesi e relativi argani;
  • idroestrattori a forza centrifuga;
  • carrelli semoventi a braccio telescopico;
  • piattaforme di lavoro autosollevanti;
  • apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg;
  • attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3);
  • recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili;
  • appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua;
  • attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 e 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3);
  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
  • gru a torre;
  • gru mobili;
  • gru per autocarro;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
  • trattori agricoli o forestali;
  • macchine movimento terra;
  • pompe per calcestruzzo.

Qualora l’uso delle attrezzature non sia riservato ad operatori incaricati e che abbiano ricevuto la formazione prevista dalla legge, la pena è prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente. Le sanzioni vanno da un’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro fino all’arresto da tre a sei mesi (ai sensi dell’Art. 87, co. 2, lett. c).