Sapevi che esiste una normativa che prevede di effettuare specifiche valutazioni di rischio a seconda delle diverse tipologie di contratto di lavoro, e che l’assenza del DVR incide sulla validità o annullabilità del contratto a tempo determinato?
In questo articolo, vi raccontiamo in sintesi cosa prevede la normativa in materia.

Due temi apparentemente slegati tra loro – come il contratto a tempo determinato e la valutazione del rischio nell’ambito della sicurezza del lavoro – sono in realtà collegati dall’art.20 del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 (recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”), come messo in luce dall’ordinanza n. 21689/2019 della Suprema Corte. In che modo?
Partiamo dalla stipula di un contratto a tempo determinato, determinata da molteplici normative che riguardano:
- la durata massima del tipo contrattuale,
- la necessità del cosiddetto “periodo cuscinetto” tra successivi contratti a termine,
- il problema delle nuove causali da innestare sull’analisi delle proroghe o dei rinnovi.
Una norma alla quale è particolarmente importante fare attenzione, riguarda poi i casi in cui vige il divieto di stipula di contratti a tempo determinato, ed è proprio questo a mettere in relazione la tipologia di contratto con il DVR.
La normativa attualmente in vigore ci dice, tra l’altro che:
“L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
A. […]
D. da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
La nostra attenzione va quindi rivolta al comma 1, lettera D, che mette in relazione la mancata valutazione dei rischi con la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Nella normativa del 2001, a differenza dell’attuale Codice dei contratti, era presente il divieto di stipula del contratto a termine, ma non la sanzione in caso di violazione.
Ad oggi invece i giudici della Cassazione specificano come:
“in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, il Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 3, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1339 c.c. e articolo 1419 c.c., comma 2”.
Casi a titolo d’esempio e considerazioni
Piccole strutture imprenditoriali
La maggioranza dei casi riguarda la stipula del contratto a termine da parte di piccole strutture imprenditoriali. Senza entrare nel merito degli aspetti legati alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro in imprese di limitate dimensioni, spesso in tali contesti si riscontrano evidenti carenze in relazione alla presenza del DVR. Dunque, il rischio sul piano contrattuale è parecchio elevato e per questo si consiglia di effettuare un’attenta analisi della situazione.
Aziende di nuova costituzione
In tale situazione la normativa concede al datore di lavoro un tempo di 90 giorni per la redazione del documento valutativo. Tuttavia, prevede anche che il datore dia “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi” meglio indicati nella norma.
In tali casi, quindi, è bene verificare che, al momento dell’assunzione con contratto a termine, il datore di lavoro abbia almeno adempiuto a documentare specifiche situazioni di rischio lavorativo.
Azienda esistente
In caso di azienda esistente (es. individuale artigiana) che intenda stipulare il suo primo contratto utilizzando il lavoro a termine, il suggerimento è invece quello di redigere, in via contestuale, anche il DVR.
In sintesi
Ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è vietato il ricorso a:
- Lavoro intermittente (a chiamata) ― Art. 14 Dlgs 81/2015
- Lavoro a tempo determinato ― Art. 20 Dlgs 81/2015
- Contratto di somministrazione (interinale) ― Art. 32 Dlgs 81/2015
- Tirocini curriculari ― Art. 17 c. 4 DL 48/2023
Nel caso in cui i predetti contratti vengano stipulati in assenza della valutazione del rischio specifico, la sanzione prevista consiste nella trasformazione a tempo indeterminato e pieno.
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