Rischio chimico: le novità del D.Lgs. 39/2016

Il Decreto Legislativo n. 39 di febbraio 2016 introduce importanti novità in materia di prevenzione del rischio chimico.

Il decreto legislativo n. 39 del 15 febbraio 2016 è entrato in vigore il 29 marzo 2016Sin dal titolo – “Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE […] relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele” – chiarisce la necessità dalla quale è nato, ovvero adeguare l’ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di rischio chimico nei luoghi di lavoro. Il testo introduce infatti importanti novità di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche, andando così a modificare quanto già disposto in tre importanti testi normativi – il D.Lgs. 81/2008, il D.Lgs. 26 Marzo 2001, n. 151 e la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 riferita alle disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Il decreto aggiorna i riferimenti normativi per la definizione della pericolosità degli agenti chimici, apportando modifiche di natura terminologica e cambiando alcune indicazioni relative alla segnaletica nei luoghi di lavoro. Pone infatti l’attenzione sugli agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e, soprattutto, del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro. Per meglio definire questo cambiamento, il testo propone due nuove definizioni di agente cancerogeno e di agente mutageno.

Agente cancerogeno:

  • una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

Agente mutageno:

  • una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il testo completo è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale.