RSPP: le novità dell’accordo del 7 luglio 2016

Il nuovo accordo del 7 luglio 2016, apporta importanti modifiche per la formazione e di tutti coloro che svolgono le funzioni di RSPP.

Dal 7 luglio 2016, lo svolgimento delle funzioni di RSPP è disciplinato da un nuovo accordo che sostituisce integralmente quello del 26 gennaio 2006.

Il testo si concentra principalmente sulla formazione degli RSPP e ASPP, ma la sua valenza è di ampio respiro: oltre a disciplinarne i requisiti, l’Accordo 7 Luglio 2016 – 128 CSR modifica anche altri aspetti in materia di formazione generale e specifica, requisiti dei docenti, formazione a distanza.

Titoli di studio, esoneri e percorso formativo

Il primo punto caldo del testo riguarda l’ampliamento della lista dei titoli universitari considerati esoneranti per la frequentazione dei corsi. Nell’Allegato I viene presentato un elenco completo di ben 43 classi di laurea che permettono di non partecipare alla formazione prevista.

In aggiunta, l’accordo propone una nuova articolazione del percorso formativo, moduli A, B e C.

Modulo A:

  • viene abolito l’Allegato A1;
  • la durata complessiva rimane di 28 ore a cui vanno aggiunte le ore per le verifiche di apprendimento finale;
  • la fruizione viene consentita anche in modalità e-Learning.

Modulo B:

  • sono aboliti i prospetti 1 e 2 e l’Allegato A2 dell’Accordo del 26 gennaio 2006;
  • il modulo diventa propedeutico per accedere ai moduli di specializzazione;
  • le ore per le verifiche di apprendimento finale sono da aggiungere ai singoli corsi;
  • è previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore e, di fatto, vengono aboliti i moduli declinati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9. Inoltre, sono definiti quattro moduli di specializzazione:
    • Modulo B-SP1: agricoltura – pesca della durata di 12 ore,
    • Moduli B-SP 2: cave – costruzioni della durata di 16 ore,
    • Modulo B-SP3: sanità – assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore,
    • Modulo B-SP4: chimico – petrolchimico delle durata di 16 ore

Modulo C:

  • la durata complessiva rimane di 24 ore e la verifica dell’apprendimento rimane obbligatoria;
  • viene abolito l’Allegato A3 relativo ai contenuti minimi del corso che, oltre ad una migliore e puntuale definizione degli obiettivi formativi, modifica i contenuti stessi Modulo introducendo una unità didattica relativa al “Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato”.

Individuazione dei soggetti formatori, requisiti dei docenti e organizzazione dei corsi

Un altro punto importante dell’accordo è quello riguardante lo svolgimento dei corsi e l’individuazione dei soggetti formatori, con i relativi docenti.

Il testo aggiorna l’elenco dei soggetti formatori accreditati, aggiungendo le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Vengono esclusi gli Enti non accreditati, le Associazioni sindacali e datoriali meno rappresentative e gli Enti bilaterali.

Per quanto riguarda i docenti, invece, il decreto richiede il possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Rispetto al passato, la qualifica riguarda tutti i soggetti coinvolti. I corsi rimangono gli stessi dell’accordo precedente, ma viene delineato un preciso ruolo in obbligo al soggetto formatore e, non più, all’organizzatore. Di conseguenza, per ciascun corso il soggetto formatore dovrà indicare il responsabile del progetto formativo, i nominativi dei docenti, tenere il registro di presenza dei partecipanti (che non potranno superare i 35 per sessione) e verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento.

Inoltre, rispetto agli accordi del 21.12.22, i corsi in modalità e-learning sono da ritenersi validi solo se espressamente previsti.

L’aggiornamento 

Il cambiamento più importante riguarda il sistema di aggiornamento. La novità principale è che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche con la partecipazione a convegni o seminari che, ovviamente, devono avere contenuti coerenti con le tematiche previste dall’accordo. Rispetto all’accordo precedente, che collegava gli aggiornamenti a diverse classi di attività, viene però definito un monte ore preciso e una scadenza quinquennale: 40 ore per l’RSPP, 20 per l’ASPP. Gli aggiornamenti equivalgono ai corsi con il massimo di 35 partecipanti e la tenuta del registro delle presenze.

La decorrenza quinquennale deve essere calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune. Per coloro che sono esonerati dal Modulo B, l’obbligo di aggiornamento decorre a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 (e cioè dal 15 maggio 2008) oppure dalla data di conseguimento della laurea, se successivo al 15 maggio 2008.

Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio, non potranno esercitare le loro funzioni. Per superare l’impasse, dovranno completare l’aggiornamento per il monte ore richiesto e, al raggiungimento, potranno tornare ad esercitare la funzione sospesa. Il quinquennio successivo decorre, naturalmente, dalla scadenza precedente.

I RSPP e ASPP potranno completare l’aggiornamento del quinquennio precedente utilizzando le regole previste dall’Accordo. Ad esempio per tutti coloro il cui quinquennio scadeva nel 2011 l’aggiornamento potrà essere rispettivamente di 40 o 20 ore complessive (viene abolito l’aggiornamento di 40, 60, 100 e 28 ore).