Sicurezza sul lavoro: aggiornamenti normativi 2020/21

Quest’anno vi sono stati numerosi decreti, provvedimenti e proroghe che hanno indirizzato le aziende in materia di sicurezza e gestione dell’emergenza Covid-19, in particolare in merito a: lavoro agile, sorveglianza sanitaria eccezionale. Inoltre, vi sono state delle novità in merito agli obblighi di manutenzione e gestione degli appalti.
In questo articolo, troverete un riepilogo delle leggi e dei protocolli pubblicati su tali argomenti.

Smart working e proroghe per stato di emergenza

Partiamo con la proroga entrata in vigore alla pubblicazione del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 Decreto Milleproroghe per lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nell’articolo 19 si indica che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.

Rimandiamo alla lettura delle tante norme prorogate (Allegato 1) relative all’emergenza COVID-19 – che riguardano numerosissimi ambiti – e ci soffermiamo sulla proroga dei termini relativi al lavoro agile/smart working (espressi nell’articolo 19), validi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34

Le pubbliche amministrazioni “organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile (…) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”.

Lavoro agile

Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

La modalità di smart working “può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”. Inoltre i datori di lavoro del settore privato “comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Ad essere prorogata è anche la sorveglianza sanitaria eccezionale che è prevista dall’articolo 83 (Sorveglianza sanitaria) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Sorveglianza sanitaria nell’ambito del protocollo Covid-19

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che ha comportato alcune novità relative a:

  • modalità di ingresso in azienda;
  • organizzazione aziendale e dispositivi di Protezione Individuale;
  • spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
  • sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS.

Vi invitiamo a leggere la pagina dedicata sul Ministero della Salute per maggiori dettagli.

Obblighi di manutenzione

Un documento Inail contenente le indicazioni del Testo Unico per la salute e sicurezza del lavoro, indicava già chiaramente che per quanto riguarda attrezzature, dispositivi, impianti e luoghi di lavoro non è sufficiente una progettazione a regola d’arte, ma dev’essere possibile anche garantire la conservazione nel tempo delle loro prestazioni e caratteristiche di sicurezza.

Tale obiettivo si realizza attraverso l’effettuazione della manutenzione, i cui scopi principali sono:

  • conservare nel tempo prestazioni e caratteristiche di sicurezza, contrastando il degrado dovuto all’usura e l’invecchiamento, causati, a loro volta, dalle diverse sollecitazioni;
  • ridurre i costi di gestione e le perdite di produzione causate dal degrado e dall’invecchiamento precoce;
  • rispettare le disposizioni legislative“.

Riguardo poi alle disposizioni legislative il Decreto legislativo 81/2008 già nell’articolo 15 – Misure generali di tutela “fornisce alcuni principi generali che sono indice del fatto che la manutenzione sia valutata dal legislatore come un elemento importante per la salute e la sicurezza del lavoro”.

Gestione degli appalti e verifica prerequisiti dei fornitori

In relazione agli obblighi e i rischi da interferenza negli appalti e subappalti si ricorda che il committente ha un reale e concreto interesse a scegliere un interlocutore commerciale affidabile, la cui corretta organizzazione imprenditoriale risulti anche adeguata in termini di sicurezza per i propri dipendenti.

A tal fine è obbligo in capo al datore di lavoro della ditta committente la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi a cui egli si affida.

Ciò significa che deve acquisire:

  • il certificato di iscrizione alla CC.I.AA. della propria controparte contrattuale
  • autocertificazione da parte della stessa della propria idoneità tecnico-professionale rispetto alle lavorazioni oggetto del contratto;
  • la informazione dettagliata ai propri partners commerciali in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essi andranno ad operare in esecuzione del relativo contratto.

Inoltre il comma 2 del medesimo articolo “precisa che i singoli datori di lavoro coinvolti nell’esternalizzazione compresi i subappaltatori, devono:

  • cooperare tra loro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione; 
  • coordinarsi tra loro nella predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività poste in essere dai soggetti coinvolti nel processo produttivo realizzato mediante esternalizzazione di parte delle attività produttive da parte del committente”.

La valutazione del rischio interferenze deve essere formalizzata in un documento “DUVRI” (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che ha come oggetto non la valutazione dei rischi specifici delle lavorazioni del committente o di quelle specifiche dell’appaltatore/somministratore, ma “la valutazione dei rischi da interferenza, intendendosi per tale qualsiasi possibile interazione/contatto, derivante da attiguità/sovrapposizioni (spaziali e/o funzionali), che le attività dei soggetti coinvolti nell’esternalizzazione possono di fatto determinare”.

All’interno del contratto di appalto, subappalto o somministrazione, come previsto dal comma 5 dell’art. 26 è previsto un importante obbligo nel quale le parti devono esplicitare nel testo contrattuale i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione, o quanto meno per la massima possibile riduzione, dei rischi interferenziali.

Non si tratta dunque dei costi per la sicurezza intesi come costi generali che l’impresa affronta per la ordinaria gestione della sicurezza dei propri lavoratori, ma piuttosto di quelli che in particolare si riferiscono alla gestione dei rischi interferenziali in relazione allo specifico appalto

Si ricorda inoltra la responsabilità solidale in caso di infortunio sul lavoro nei contratti d’appalto, infatti l’art. 26, comma 4, del D.Lgs 81/2008 prevede “una ipotesi di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, in caso di infortunio del lavoratore dipendente dell’appaltatore, per il danno da questi subito. Tale specifico regime di responsabilità solidale precisamente riguarda il c.d. danno differenziale, vale a dire quella parte delle voci di danno liquidate in via giudiziale che tuttavia superano l’importo indennizzato dall’Inail”.

Come riportato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5420/11 – che affronta il nesso di causalità tra mancata elaborazione del DUVRI da parte del committente ed infortunio occorso al dipendente dell’impresa appaltatrice – secondo la Suprema Corte “la mancata elaborazione del DUVRI si pone rispetto all’infortunio come antecedente logico dell’evento, e dunque la mancata elaborazione del documento, nel caso in cui essa fosse obbligatoria, costituisce elemento di fatto configurabile in nesso eziologico rispetto all’evento infortunistico. Di conseguenza la mancata elaborazione del DUVRI (o la non previsione del rischio da interferenza nel documento stesso) può determinare rispetto all’infortunio una ipotesi di ‘cooperazione colposa’ ex art. 113 c.p.”.

Qualora non sia in grado di recepire le Direttive di tale informativa, si raccomanda al Datore di lavoro di richiedere al R.S.P.P. i chiarimenti del caso e di acquisire la competenza per gestire nel rispetto della normativa gli appalti e gli interventi dei fornitori esterni.


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