Addestramento, quello sconosciuto

In ambito di sicurezza sul lavoro, spesso si sente parlare di informazione, formazione e addestramento quasi come fossero un’unica entità. In verità, si tratta di tre aspetti differenti e ben distinti, ognuno dei quali ha un significato e un preciso criterio applicativo.

In questo articolo approfondiremo il concetto di addestramento attraverso un caso d’esempio, ma prima vediamo brevemente la differenza tra questi tre aspetti che coinvolgono così strettamente il lavoratore.

  • Per informazione si intende il complesso delle attività che forniscono conoscenze utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro.
  • Per formazione si intende il processo educativo che permette ai lavoratori di acquisire le competenze necessarie e la conoscenza delle procedure, per lo svolgimento in piena sicurezza delle proprie mansioni in azienda.
  • L’addestramento invece è definito dal d.lgs. 81/2008 “il complesso di attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.

Formazione e addestramento devono ripetersi quando necessario: ad esempio con l’introduzione di nuove attrezzature e tecnologie, con l’evoluzione o l’insorgere di nuovi rischi.

Spesso si discute l’obbligo – regolato dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 – della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza generale e specifica, e ci si chiede come mai non si dia la medesima importanza all’addestramento. Perché? Forse non lo si ritiene così importante?

Il caso di un datore di lavoro, condannato in seguito all’infortunio di un dipendente per una mancanza in termini di addestramento, ci ricorda che, al contrario, è di fondamentale importanza.

Il caso

Nella sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. 4, del 07 dicembre 2018, n. 54803, si legge quanto segue: “il lavoratore, intento ad operare su una pressa di stampaggio a caldo per la produzione di piccoli pezzi metallici, denominati gomiti, aveva prelevato un pezzo incandescente dal nastro con le pinze, introducendo la mano sinistra sotto lo stampo e premendo inavvertitamente con il piede il comando a servizio della pressa, permettendo a questa di effettuare un altro ciclo di lavorazione mentre aveva ancora la mano sotto lo stampo, determinando così l’infortunio”.

Il datore di lavoro in questione ha fatto ricorso appellandosi alla condotta abnorme tenuta dal lavoratore (in quanto il ciclo produttivo prevedeva espressamente che l’operatore non inserisse gli arti nell’area di lavoro e che utilizzasse appositi DPI fornitogli) e sottolineando che egli era stato sottoposto ad un iter formativo teorico e pratico, con affiancamento da parte di personale esperto.

Il ricorso non è stato accettato in quanto, come si legge dalla sentenza, “l’istruttoria aveva confermato che il lavoratore infortunato, assunto da poco tempo, era stato addetto alla pressa solo qualche giorno prima dell’infortunio; egli aveva affermato di essere uno stampatore, ma non aveva alcuna competenza nello specifico settore, come appurato dai colleghi di lavoro; la formazione impartitagli era stata dunque del tutto insufficiente, perché il corso generale sul funzionamento dei macchinari era durato solo quattro ore ed egli era stato avviato a lavorare da solo sul macchinario in questione dopo appena due giorni, senza una previa verifica pratica e in assenza di un vero e proprio affiancamento e di una concreta supervisione, come pure previsto dall’art. 5.1 della procedura per la formazione del personale in vigore presso l’azienda.”

Viene quindi sottolineata l’importanza della fase di addestramento pratico in seguito ad un iter formativo, riportando che “l’obbligo di formazione non si esaurisce nel passaggio di conoscenze teoriche e pratiche al dipendente. Il soggetto deve anche verificare che esse siano divenute patrimonio acquisito in concreto: ciò che solo una effettiva prova pratica, sotto la supervisione di un tutor, può garantire”.

L’importanza dell’addestramento pratico

Da questo caso, risulta evidente quanto sia importante che tutti i lavoratori addetti a mansioni che li espongono a rischi specifici, abbiano una riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza, un’adeguata formazione e un addestramento pratico, così come riportato anche nel d.lgs. 81/2008, capo I – “Uso delle attrezzature di lavoro”, art. 73:

“Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 27 il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

  • alle condizioni di impiego delle attrezzature;
  • alle situazioni anormali prevedibili.

L’addestramento, così come la formazione, deve avvenire nel momento in cui il lavoratore viene assunto, trasferito o cambiato di mansione o nel caso in cui vengano introdotte nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie o nuove sostanze pericolose, e deve essere effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37, d.lgs. 81/2008).

Si ricorda anche che – oltre alle attrezzature di lavoro – l’addestramento è indispensabile anche per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito (art. 77, d.lgs. 81/2008).
Infine, l’addestramento e il trasferimento delle competenze necessarie deve essere verificato.

Conservare la documentazione

Molto importante risulta anche la fase di documentazione. Documentare tutte le attività di addestramento (così come quelle di formazione) che vengono svolte in azienda risulta molto vantaggioso in quanto:

  1. è possibile tenere facilmente sotto controllo lo stato di formazione dei lavoratori ed individuare eventuali mancanze;
  2. consente di fornire evidenza documentale in caso di necessità.

A tal proposito, è importante riportare sempre in modo chiaro ed inequivocabile i nominativi dei partecipanti all’addestramento, la data o il periodo in cui è stato effettuato, l’oggetto dell’addestramento e il tutor di riferimento.

In conclusione, l’addestramento è la chiave per un’operatività più sicura, in quanto agisce direttamente sul comportamento del lavoratore, fornendogli le conoscenze necessarie per svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza, riducendo così la possibilità di infortuni o malattie professionali.

Il Datore di Lavoro dovrà pertanto rispettare quanto previsto dalla norma coinvolgendo l’R.S.P.P. e, qualora sia necessario, introdurre delle fasi di addestramento pratico associato allo svolgimento delle attività, all’utilizzo dei prodotti e dei DPI.

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