Sorveglianza sanitaria lavoro al computer: obblighi e agevolazioni INAIL

L’INAIL ha reso note le istruzioni per la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dall’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali. Nel caso di necessità documentate dal medico oculista il datore di lavoro è tenuto a fornire gli speciali dispositivi di protezione che sono rimborsati dall’Istituto fino all’importo di 150 euro.

Cerchiamo di fare chiarezza per capire a chi è rivolto il rimborso e come effettuarlo.

Sorveglianza e occhiali speciali: quali lavoratori sono soggetti?

Gli obblighi riguardano i datori di lavoro con dipendenti che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali al netto delle pause obbligatorie (15 minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa, se non diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva).

Sorveglianza sanitaria per i rischi collegati all’apparato muscoloscheletrico e agli occhi

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:

  • in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica;
  • in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori over 50 e quinquennale negli altri casi;
  • nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni:

  • normale acuità visiva e assenza di astenopia;
  • normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
  • normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
  • acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.

L’astenopia viene comunque valutata come un disturbo di tipo transitorio e reversibile.

Dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV): quando sono a carico del datore di lavoro?

Per DSCV si intendono quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su videoterminali quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione.

Se, a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria, l’oftalmologo prescrive un DSCV, informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro che, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC. I normali occhiali da vista non rientrano in questa categoria, né tra i DPI.

Iter per acquisto e rimborso dei DSCV

Il datore di lavoro deve autorizzare la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, al medico competente e alla Struttura INAIL competente per la liquidazione della spesa.

Dopodichè il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro, il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.

Per ottenere il rimborso, il lavoratore dovrà presentare:

  • la fattura (che deve specificare le singole voci di spesa e la tipologia delle lenti);
  • la prescrizione del medico competente;
  • il documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo.

E’ previsto il rimborso da parte dell’istituto I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.

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