Pandemia da Covid-19: occorre aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi?

In seguito all’epidemia da Covid-19, diverse persone ci hanno chiesto se fosse necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la relazione tecnica sull’esposizione ad agenti biologici.
La risposta è NO, in quanto il contagio da Covid-19 non rappresenta un rischio di natura professionale. Vediamo insieme i dettagli.

Fatta eccezione per gli operatori sanitari o per coloro che hanno funzioni di controllo rispetto alla diffusione del virus, il contagio da Covid-19 non rappresenta un rischio di natura professionale.

Tutti siamo potenzialmente esposti al rischio di contagio, a prescindere dall’attività lavorativa svolta.

Rispetto ad un infermiere o ad un medico, se ci rechiamo in ufficio o al supermercato abbiamo potenzialmente la medesima probabilità di ammalarci. Di conseguenza, il datore di lavoro NON ha alcun obbligo di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi ed in particolare la valutazione del rischio biologico.

Il D.Lgs. 81/08, infatti, impone al datore di lavoro l’obbligo di procedere all’individuazione e valutazione dei rischi solo per quelle attività ove gli agenti biologici (cioè qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni) sono introdotti deliberatamente all’interno del processo lavorativo.

In maniera analoga, non esiste l’obbligo di predisporre il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) solo per gestire l’attuale situazione di emergenza. Tuttavia, il datore di lavoro committente e il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, hanno l’obbligo di diffondere le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità circa le misure comportamentali da adottare. In particolare:

  • lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
  • non toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani;
  • coprire la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce, con il gomito flesso o con fazzoletti di carta;
  • porre attenzione all’igiene delle superfici;
  • evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;
  • usare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate.

Sarebbe auspicabile, invece, un maggiore controllo degli accessi esterni, fornitori e/o appaltatori, in modo da limitare i contatti con i propri lavoratori.

Infine, resta obbligo del datore di lavoro il preservare la salute dei lavoratori riducendo quanto più possibile la probabilità di contagio, evitando o limitando tutte quelle attività di front office con utenti esterni e/o agglomerati di persone. Come, ad esempio, eventi fieristici e manifestazioni di ogni genere.

Tutte le misure intraprese dal datore di lavoro, ulteriori rispetto alle indicazioni del Ministero, possono essere diffuse al personale mediante la predisposizione di una procedura di sicurezza elaborata ad hoc per gestire lo stato di emergenza.

Sempre per quanto riguarda l’ambito lavorativo in questo periodo di emergenza, è importante sapere che nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, G.U. n.59, non è presente alcun accenno alla sospensione delle attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori.

Infatti, il medico competente che si occupa delle attività di sorveglianza sanitaria, continuerà a visitare i lavoratori adottando le precauzioni previste dalle ordinanze emesse dal Ministero della Salute, volte a prevenire il rischio di contagio fra il personale sanitario e consultabili sul sito del Ministero.

Per approfondire i temi trattati in questo articolo, leggi il documento del Dipartimento di Prevenzione della Regione Piemonte “Covid-19: Ulteriori indicazioni per le aziende e i lavoratori”.

Per qualunque dubbio o per richiedere una consulenza, potete scrivere a info@spazio88.com o chiamare i nostri uffici al numero 011 0122331.

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