Le regole per la videosorveglianza negli esercizi pubblici

Breve guida agli accorgimenti e alle procedure da seguire nella progettazione e nell’installazione di un sistema di videosorveglianza.

Garantire la sicurezza dei clienti di un esercizio aperto al pubblico è una priorità di ogni gestore. La tecnica più comune è la videosorveglianza ma il rischio di andare contro la normativa vigente è molto alto.

Per evitare le sanzioni amministrative e penali connesse all’uso illecito di sistemi di videosorveglianza, ci sono alcuni accorgimenti utili che è bene seguire, ma non basta. Se infatti è necessario evitare le riprese di luoghi non pertinenti o vietati e indicare chiaramente, mediante l’apposito cartello, l’utilizzo delle telecamere, è altresì importante rispettare le regole dettate dal provvedimento generale del Garante della Privacy in materia.

Per questo motivo, rivolgersi ad imprese specializzate ed esperte in materia di sicurezza e privacy, come Spaziottantotto, prima di di far intervenire progettisti ed impiantisti, risulta fondamentale perché l’installazione e la gestione degli impianti di videosorveglianza risultino conformi ai principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità che sono alla base di ogni situazione in cui il trattamento di dati personali è centrale.

Se l’installazione non rispetta i suddetti principi è infatti illegale e, se già effettuata, deve essere immediatamente rimossa, pena la contestazione di due illeciti: uno di tipo amministrativo con sanzione da € 30.000 a € 180.000; l’altro di tipo penale, con reclusione da tre mesi a due anni.

 Videosorveglianza e controllo dei lavoratori.

 Un capitolo a sé riguarda il rapporto tra videosorveglianza e controllo dei lavoratori. Qualora, infatti, l’uso di un impianto comporti la possibilità di monitorare a distanza i lavoratori, è necessario che prima di procedere alla sua installazione, l’azienda stipuli un accordo con le rappresentanze sindacali interne o, in mancanza, inoltri alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l’apposita istanza per il rilascio dell’autorizzazione. Solo successivamente sarà possibile procedere all’installazione dell’impianto e ad informare i lavoratori circa le modalità e finalità della videosorveglianza.

Questa procedura, che fa riferimento al provvedimento del Garante della Privacy del 14 aprile 2011, n. 142, era già prevista dallo Statuto dei Lavoratori che, recentemente aggiornato da un decreto attuativo del Jobs Act, ribadisce il divieto di utilizzo di impianti dedicati a finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Questi impianti possono essere installati solo per motivi di sicurezza dell’attività e in condizioni autorizzate. Sono dunque vietate le telecamere che riprendono postazioni di lavoro fisse locali per la pausa o in cui sia posizionato il sistema di rilevazione delle presenze.