Procedure per i reati in materia di salute e sicurezza

Le diverse procedure per i reati afferenti la sfera della salute, della sicurezza e dell’igiene nei luoghi sul lavoro.

Le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono oggetto di un’ampia legislazione. L’argomento è infatti vario e interessa moltissimi aspetti della vita delle persone, non solo come lavoratori, ma anche come cittadini. Proprio per questo motivo le pene corrispondenti variano a seconda dei casi e delle specifiche disposizioni previste dai singoli decreti.

La pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda

Il Decreto Legislativo del 19 dicembre 1994, n. 758 contiene specifiche disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato. Queste sono applicabili alle contravvenzioni previste dal D.Lgs. 81/08, ma anche ad altre disposizioni aventi forza di legge per le quali sia prevista la pena della sola ammenda.

Il Capo II del D.Lgs. 758/94 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in base alle norme indicate nell’allegato I del decreto medesimo. È collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell’oblazione (previsto dagli articoli 162 e 162 bis del Codice Penale), dal quale però si discosta in quanto l’estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione. Il pagamento della somma ha infatti luogo non in sede giudiziaria ma in sede amministrativa.

La contravvenzione della norma disattesa deve essere invece imputata al contravventore, che quindi va individuato nella persona o nelle persone che hanno violato la norma in concreto. Quando possibile (in base al tipo di sanzione), l’organo di vigilanza  impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, allo scopo di eliminare la contravvenzione, fissando per la regolarizzazione un termine tecnicamente necessario, non eccedente un periodo massimo di mesi 6. Nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell’adempimento, questo può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, a richiesta del contravventore, che deve indicare specifiche circostanze giustificative a lui non imputabili. La prescrizione costituisce un atto obbligatorio e deve essere comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito del quale opera il contravventore. Dall’altra parte, l’organo di vigilanza ha sempre l’obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del Codice di Procedura Penale.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza deve verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate nella prescrizione e ai sensi dell’art. 21. Ne consegue che in caso di accertamento positivo in merito all’adempimento alla prescrizione, il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita (ravvedimento). In caso di accertamento negativo, l’organo di vigilanza invece  attestazione in merito all’inadempimento alla prescrizione impartita al Pubblico Ministero ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Il pubblico ministero, ricevuta la notizia di reato inerente alla contravvenzione, tiene sospeso il relativo procedimento dal momento dell’iscrizione della notizia nel registro di cui all’art. 335 del c.c.p. fino al momento in cui riceve dall’Organo di Vigilanza le previste comunicazioni di cui all’art. 21. In questo modo, nel caso in cui il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione impartita dall’Organo di Vigilanza nel termine ivi fissato e abbia provveduto al pagamento previsto, sempre il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione del procedimento, per estinzione del reato. In alternativa, se da parte del contravventore l’adempimento sia avvenuto in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma comunque congruo a norma dell’art. 20, comma 1, il Pubblico Ministero può procedere ai fini dell’applicazione dell’art. 162 bis (oblazione) del codice penale. In tal caso il contravventore è ammesso al pagamento di una sanzione pecuniaria pari alla metà del del massimo dell’ammenda. Diversamente, si incardina un normale procedimento penale.

La pena esclusiva dell’arresto

Meno numerosi sono i reati puniti con pena esclusiva dell’arresto. Si limitano infatti a 3 contravvenzioni:

  • omessa o incompleta valutazione dei rischi in particolari aziende – art. 55 co. 2;
  • affidamento incauto delle mansioni in determinate aziende – art. 55 co. 4 lett. c;
  • inosservanza dell’ordine di sospensione dell’attività di impresa – art.14 co. 10.

In tali casi, l’organo di vigilanza comunica direttamente al Pubblico Ministero che, non trovando applicazione né il ravvedimento né l’oblazione, avvia un normale procedimento penale. In caso di condanna del contravventore, l’eventuale sostituzione della pena (nel limite di 12 mesi) con pagamento in denaro avviene su decisione del giudice (art. 135 C.P.), ma solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato.

Gli lleciti amministrativi

Nel momento in cui riscontra l’illecito, l’organo di vigilanza impartisce al contravventore un’apposita prescrizione. Se quest’ultimo regolarizza entro i termini prescritti nel verbale di primo accesso ispettivo, è ammesso al pagamento dell’importo minimo previsto o estinzione agevolata. Se passa invece nei limiti dei 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso al pagamento minimo, o estinzione ridotta, variabile tra quello pari a un terzo del massimo e quello doppio del minimo, a cui si sommano le spese del procedimento.  Il mancato pagamento comporta l’emissione di una Ordinanza ingiunzione con un importo superiore fino al massimo. La legge prevede comunque anche delle sanzioni accessorie, quali ad esempio la confisca amministrativa.