Rientro al lavoro dopo le ferie: norme e procedure di sicurezza

Al rientro dalle ferie, occorre rispettare alcune procedure, per evitare contagi involontari e assicurarsi una ripresa delle attività in sicurezza. Quali sono i doveri del datore di lavoro e quali sono le accortezze che devono seguire i lavoratori? Tutti i dettagli in questo articolo.

Come si deve comportare il DL alla ripresa dell’attività lavorativa dopo le ferie?

Il datore di lavoro ha il compito di:

  1. Aggiornare il modulo di raccolta informazioni sulla base delle nuove disposizioni del DPCM 07/08/2020 relativo agli spostamenti da zone a rischio. SCARICA IL FACSIMILE >
  2. Raccogliere nuovamente la dichiarazione di assenza di rischio al rientro dalle ferie del lavoratore, ricordando l’esigenza di rispettare quanto previsto dalle norme per il rientro in Italia prima del reinserimento all’interno dell’attività lavorativa (tamponi, segnalazioni ad uffici di competenza, altre procedure previste – si veda in dettaglio il paragrafo “Norme relative agli spostamenti”).
  3. Riattivare il protocollo aziendale di prevenzione e contenimento del contagio, avendo in particolare cura del distanziamento fisico interpersonale, dell’igiene costante e accurata delle mani , delle precauzioni igieniche per le vie respiratorie, della fornitura e uso di disinfettanti e DPI e della sanificazione degli ambienti.

Infatti, il DL non può raccogliere dati sanitari sullo stato di salute, al di fuori della misurazione della febbre e delle dichiarazioni sull’assenza di stati febbrili e affezioni respiratorie, né può raccogliere informazioni personali sui luoghi di vacanza: tale compito spetta alle autorità sanitarie ed in primis al medico di base del lavoratore.

Norme relative agli spostamenti

Il datore di lavoro può ricordare al lavoratore che le norme relative agli spostamenti, in vigore fino al 7 settembre 2020 (salvo eventuali successive modifiche/integrazioni connesse all’insorgere di situazioni contingenti) sono quelle contenute negli articoli 4, 5 e 6 del DPCM 07/08/2020 e nell’Ordinanza del Ministero della salute del 12/08/2020, con specifico riferimento ai soggiorni o anche ai transiti avvenuti nei 14 giorni precedenti alla ripresa del lavoro e secondo cui:

  • Per chi abbia soggiornato o sia transitato in (Allegato F): Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Cile, Colombia, Kuwait, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del nord, Montenegro e Serbia (fatta eccezione per alcune specifiche casistiche – art. 4 co. 2) è vietato il rientro in Italia.
  • Per le eccezioni del caso precedente e per soggiorni o transiti in (Allegati C e D) Bulgaria, Romania, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay, si può rientrare in Italia ma con obbligo di isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni – anche se asintomatici – dando segnalazione all’ASL di competenza;
  • Per soggiorni o transiti in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, si può rientrare in Italia , dando segnalazione all’ASL di competenza e se:
    • si presenta un documento che attesta di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti il rientro, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e che abbia dato risultato negativo;
    • ci si sottopone ad un test molecolare o antigenico da effettuarsi tramite tampone al momento dell’arrivo in porto, aeroporto oppure entro 48 ore dall’ingresso in Italia e, in attesa di effettuazione del tampone, si rimane in isolamento fiduciario;
  • Per soggiorni o transiti in (Allegati A e B, esclusi i paesi di cui al punto precedente): Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco non vi sono limitazioni.
  • Allo stesso modo, non vi sono limitazioni per soggiorni o transiti in qualunque regione o zona di Italia;
  • Relativamente agli altri Paesi (es. USA, Russia, Cina), si può rientrare in Italia solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di assoluta urgenza, esigenze di salute o di studio e rientro al proprio domicilio; vige l’obbligo di isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni anche se asintomatici, dando segnalazione all’ASL di competenza.

Ulteriori raccomandazioni per il datore di lavoro

Siccome durante le ferie, i lavoratori potrebbero essere entrati in contatto con soggetti positivi ed esserne rimasti contagiati pur in maniera asintomatica, vista anche l’evoluzione della pandemia, nei primi 14/15 giorni di rientro al lavoro, è raccomandabile, se possibile far operare i lavoratori in regime di smart working dal loro domicilio abituale.

Qualora, per esigenze datoriali, i lavoratori dovessero necessariamente operare all’interno del contesto lavorativo, nella prima fase si deve cercare di evitare i contatti, ciò attraverso ingressi definiti e scaglionati, aree operative separate, divieti di assembramento tipici del ritorno dalle ferie, compresa la limitazione allo stretto necessario dell’utilizzo di aree comuni, mense, aree break e riunioni in presenza.

Raccomandazioni e misure di sanità pubblica

Ricordare ai lavoratori i comportamenti da seguire abitualmente e in caso di insorgenza dei sintomi, come descritto qui di seguito.

  • Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia in luoghi all’aperto che al chiuso.
  • Applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria:
    • lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche;
    • evitare il contatto ravvicinato con altre persone incluso abbracci e strette di mano;
    • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
    • vitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
    • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
    • non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico;
    • usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
  • È vietato l’assembramento.
  • In alcune occasioni potrà essere misurata la temperatura corporea (es. in alcuni negozi, hotel, uffici pubblici, ristoranti, ecc.).
  • Tenere un diario di viaggio con luoghi visitati, compagnie frequentate e relative date.
  • È possibile scaricare sul proprio cellulare la app Immuni che, se correttamente utilizzata, invia una segnalazione nel caso di un possibile contatto con una persona positiva e offre ulteriori informazioni. Per assistenza app chiamare il numero verde: 800 912491.

Cosa fare se compaiono sintomi compatibili con COVID-19

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’ASL per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati o al medico di base e di sottoporsi ad isolamento.

  • Numero di pubblica utilità dall’Italia: 1500
  • Numeri di pubblica utilità dall’estero:
    • (0039) 0232008345
    • (0039) 0289619015
    • (0039) 0283905385
  • Numero Verde Regione Piemonte: 800 333 444

In caso di sintomi gravi contattare il numero di emergenza nazionale 112, evitando di recarsi direttamente al Pronto Soccorso ed indossando una mascherina chirurgica.

Sorveglianza sanitaria

L’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. In ragione di ciò – e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” – il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08 oppure attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale.

Occorre informare i lavoratori di tale diritto e che sono situazioni di “fragilità” quelle in cui sussistono patologie “croniche” che possono essere più a rischio di contagio o di avere complicazioni in caso di comparsa della malattia, specialmente in soggetti di età superiore a 55 anni e precisamente:

  • malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopneumopatia cronico ostruttiva, BPCO);
  • malattie dell’apparato cardiocircolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva:
  • cardiopatie (malattie del cuore) congenite e acquisite:
  • diabete mellito e altre malattie metaboliche (obesità BMI>30);
  • insufficienza renale/surrenale cronica;
  • malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
  • tumori pregressi o in trattamento radio chemioterapico;
  • malattie congenite o acquisite con produzione carente di anticorpi;
  • immunosoppressione indotta da farmaci o HIV;
  • malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
  • epatopatie croniche.

Per tutti i lavoratori, qualora siano stati affetti da covid-19, con necessità o meno di ricovero ospedaliero, vige l’obbligo del giudizio di idoneità del medico competente prima del rientro al lavoro per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. Il medico, pertanto, dovrà ricevere adeguata certificazione di avvenuta negativizzazione (dei due tamponi) secondo le modalità previste, e rilasciata dall’Ufficio di Igiene Competente.

Test diagnostici

I test diagnostici per COVID-19 rappresentano uno strumento essenziale non solo per la gestione clinica dei pazienti ma anche e soprattutto per controllare la pandemia, mediante il riconoscimento e le successive misure di prevenzione e controllo dirette ad individui infetti, anche asintomatici.

Il metodo diagnostico riconosciuto e validato dagli organismi internazionali per rivelare la presenza del virus SARS-CoV-2 in un individuo infetto, e quindi lo strumento più adatto per un caso sospetto, è un saggio molecolare basato sul riconoscimento dell’acido nucleico (RNA) virale mediante un metodo di amplificazione (Polymerase Chain Reaction, PCR) effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo. Questo saggio deve essere effettuato in un laboratorio di microbiologia utilizzando reagenti o kit diagnostici e macchinari complessi, nonché personale specializzato.

Per tutto il processo diagnostico – dal prelievo, al trasporto in laboratorio, all’esecuzione del test e alla refertazione – possono essere richiesti di norma 1-2 giorni. Questo saggio deve essere considerato il test di riferimento in termini di sensibilità (capacità di rilevare il virus) e specificità (capacità di rilevare SARS-CoV-2 e non altri virus seppur simili).

I test sierologici, invece, sono utili per rilevare una pregressa infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione che non ha presentato sintomi. Pertanto essi hanno una limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel controllo dei focolai.

Tali possono essere autorizzati, in ambito lavorativo, solo dall’ASL dietro presentazione di un piano epidemiologico dettagliato predisposto dal medico del lavoro e pertanto, salvo casi specifici, se ne sconsiglia il ricorso.

È meglio che ciascuno valuti la propria situazione con il medico di base che potrà prescrivere il tampone se lo ritiene opportuno.

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