Novità legislative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il 22 ottobre 2021 è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 146 sulle “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Al Capo III dell’articolo 13, il Decreto-Legge si sofferma sulle “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Vediamo in breve quali sono le novità.

La novità più significativa riguarda l’inasprimento dei presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Viene stabilito (in sostituzione dell’Art. 4 del D.Lgs n.81/08, ) che ora il provvedimento di sospensione è adottato:

  1. dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel caso in cui, al momento dell’accesso ispettivo, almeno il 10% dei lavoratori presenti risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. dai servizi ispettivi delle ASL o dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, nell’ambito degli accertamenti di competenza, qualora siano riscontrate una o più violazioni gravi* in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, indicate dalla tabella di cui al nuovo Allegato I.

    * Sono considerate violazioni gravi, tra le altre:
    • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
    • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (PEE)
    • Mancata formazione ed addestramento
    • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP)
    • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
    • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
    • Mancanza di protezioni verso il vuoto
    • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
    • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
    • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
    • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
    • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Differenze e novità principali

Le differenze e novità principali rispetto alla normativa precedente sono:

  1. l’incremento della sanzione;
  2. l’assenza di margine di discrezionalità circa l’applicazione o meno del provvedimento di sospensione da parte degli organi di vigilanza (si noti l’utilizzo del verbo “adotta” al posto del precedente “possono adottare”);
  3. il dimezzamento della percentuale minima di lavoratori irregolari richiesta per l’applicazione della misura sanzionatoria (dal 20% passa al 10%);
  4. il divieto, per l’impresa destinataria, di contrarre con la Pubblica Amministrazione per tutto il periodo di sospensione;
  5. le condizioni per la revoca della sospensione, tra cui il pagamento di una sanzione aggiuntiva rispetto alla mera violazione, che può essere raddoppiata in caso di precedenti sospensioni;
  6. le modalità e i termini di ricorso contro la sospensione;
  7. le conseguenze per i datori di lavoro in caso di inottemperanza al provvedimento.

Per concludere, tra le novità segnaliamo:

  • L’attribuzione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro spettanti ai servizi SPRESAL delle ASL – Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro – con conseguente previsione di un incremento della relativa pianta organica. (Quindi l’INL non si occuperà più solo dei cantieri edili!)
  • La definitiva messa a regime del SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione.
  • L’istituzione, con apposito decreto da emanarsi entro 180 giorni, di un Repertorio degli Organismi paritetici.

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