Controllo degli impianti di messa a terra

Il buon funzionamento di un impianto elettrico dipende anche dal controllo periodico dell’impianto di messa a terra.

Un impianto di messa a terra garantisce la protezione e la sicurezza di ogni ambiente o situazione in cui siano attivi sistemi o dispositivi elettrici. La sua funzione è infatti quella di assicurare alle masse elettriche lo stesso potenziale del suolo – pari a 0 volt – in modo che si disperdano nel terreno, senza colpire l’uomo.

Il controllo periodico dell’impianto di messa a terra è obbligatorio per legge ed è necessario al fine di contribuire al buon funzionamento di qualsiasi impianto elettrico. Il DPR 462/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 6 dell’08/01/2002) ne definisce le modalità e stabilisce le principali regole per la sua messa in esercizio e l’omologazione, con particolare attenzione alle regole da seguire nei luoghi di lavoro.

Negli spazi soggetti al D.Lgs. 81/2008, l’impianto di messa a terra deve essere conforme sin dalla messa in esercizio degli impianti elettrici da parte di un installatore che, con il rilascio della dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 27/2008, ne attesta l’effettiva omologazione. Entro 30 giorni il datore di lavoro è tenuto a presentare tale dichiarazione all’ISPESL, all’ASL o all’ARPA di competenza del territorio o, nei comuni singoli o associati dove è stato attivato, allo Sportello Unico per le attività produttive.

Nel periodo successivo, è compito del datore di lavoro far effettuare manutenzioni regolari e sottoporre a verifica periodica gli impianti da organismi quali l’ASL, l’ARPA o da privati autorizzati dal Ministero delle attività produttive. Salvo modifiche sostanziali, la verifica è in genere quinquennale. Tuttavia, deve essere fatta a intervalli più brevi (ogni 2 anni) in caso di impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio di incendio e con pericolo di esplosione (questi ultimi definiti dalla norma CEI 64-8 sez. 751). Il soggetto che ha eseguito tali verifiche è tenuto al rilascio di un apposito verbale che deve essere conservato dal datore di lavoro ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza. In caso di esito negativo della verifica periodica o su richiesta del datore di lavoro stesso, possono essere eseguite anche ispezioni straordinarie.

La cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti devono essere comunicate agli stessi organismi ai quali era stato presentata la dichiarazione di conformità.

Agli obblighi di legge, la mancata effettuazione delle verifiche è un’inosservanza che può essere contestata in fase di attività di vigilanza. In caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01, le sanzioni previste per il datore di lavoro prevedono l’arresto sino a tre mesi o un’ammenda da 258,23 a 1.032,91 €; per la violazione dell’art. 80, co. 3 e 4 del D.Lgs. 81/2008, la pena coincide con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da 1.000 a 4.800 €.