Tutela contro il rischio di contagio: obblighi e sanzioni per i datori di lavoro

La procura ha dettato le linee guida da seguire per il controllo delle aziende da parte di polizia, carabinieri, ispettorato del lavoro e ASL. Vediamo insieme quali contestazioni possono essere fatte dagli enti di controllo e le relative conseguenze.


L’articolo 2 del dpcm del 26 aprile ha parificato a norma di legge i tre protocolli per il controllo del contagio:

  • (1) il protocollo generale e (2) quello specifico sui cantieri, sottoscritti il 24 Aprile 2020 tra Governo e parti sociali;
  • (3) il protocollo relativo al trasporto e alla logistica del 20 Marzo 2020.

La violazione di tali protocolli ha come conseguenza l’applicazione di sanzioni amministrative con provvedimenti emessi dalla prefettura, che prevedono il pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 (Decreto legge n. 19). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si può anche applicare la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 

In caso di illecito penale, non saranno applicate sanzioni amministrative ma scatterà la denuncia e si aprirà un procedimento penale.

Poiché le misure di contenimento espresse nei protocolli sono allineate ai precetti del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro, le condotte che possono essere contestate sul piano penale riguardano in particolare la violazione degli obblighi di:

  • informazione e formazione,
  • pulizia e sanificazione,
  • precauzioni igieniche e personali,
  • consegna dei dispositivi di protezione individuale,
  • sorveglianza sanitaria.

In tale contesto, quali sono gli obblighi dei datori di lavoro per tutelarsi dal rischio di contagio e portare avanti la propria attività a norma di legge?

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati devono rispettare gli obblighi espressi nell’art. 2087 del Codice Civile:

  • applicare le prescrizioni contenute nei Protocolli condivisi (di cui sopra);
  • applicare le prescrizioni previste nel Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
  • adottare e mantenere le misure previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Qualora non trovino applicazione le prescrizioni riportate qui sopra, sarà necessario fare riferimento alle misure contenute nei protocolli regionali o accordi di settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.

La responsabilità datoriale prevede che il datore di lavoro non soltanto rispetti le misure imposte da leggi e regolamenti in materia antinfortunistica, ma che adotti anche tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore.

Tale responsabilità viene affermata proprio sulla base dell’art. 2087 del Codice Civile, che rappresenta una vera e propria norma di chiusura del sistema di prevenzione e prevede le conseguenze di un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, in caso di mancata adozione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoratore “secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica”.

Rispettare i protocolli e le linee guida applicabili agli specifici settori di attività aziendale, comporta l’assolvimento degli obblighi espressi dall’art. 2087 sopra citato.

Questo è dunque un passo avanti dal punto di vista della certezza del diritto: infatti, in questo modo il legislatore riconosce che le misure anti-contagio previste dai protocolli o dalle linee guida sopra citate, coincidono con le indicazioni suggerite dalle conoscenze sperimentali o tecniche attualmente disponibili per quel settore. Di conseguenza, se tali indicazioni sono attuate puntualmente, anche in caso di riconoscimento da parte dell’INAIL di un infortunio sul lavoro per contagio da Covid-19, il datore di lavoro non può risultare colpevole, né in ambito civile né in ambito penale.

Infatti, con la circolare n. 22 del 20 Maggio 2020, l’INAIL aveva già avuto modo di precisare che sarebbe arduo collegare causalmente l’infezione da Covid-19 ad una condotta colposa del datore di lavoro, senza una comprovata violazione delle misure anti-contagio previste dai protocolli / linee guida per lo specifico settore di attività.

Tuttavia, oltre ad implementare le misure anti-contagio del protocollo aziendale con le misure coerenti al protocollo nazionale del 24 Aprile 2020, il datore di lavoro deve accertarsi che tutti i lavoratori rispettino puntualmente le misure previste.

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