Formazione salute e sicurezza: cosa cambia con il Decreto Fiscale 2022

Qualche mese fa abbiamo parlato delle novità previste per la formazione obbligatoria dei lavoratori, in materia di salute e sicurezza. Vediamo ora come sono evolute tali indicazioni per i datori di lavoro e come occorre comportarsi per evitare sanzioni o richiami.

Il dovere, da parte del titolare d’azienda, di seguire corsi di formazione su salute e sicurezza è stato sancito dal Decreto Fiscale 2022*, testo in cui il datore di lavoro è stato equiparato a dirigenti, preposti e lavoratori (tutti già tenuti per legge a rispettare l’obbligo di formazione).

*Decreto Legge n 146/2021 convertito in legge, che ha introdotto le modifiche all'art. 37 comma 7 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Oltre alla formazione iniziale, la nuova norma prevede anche un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le formazioni dovranno svolgersi esclusivamente in presenza e con cadenza almeno biennale, per garantire la continuità della formazione.

L’addestramento del personale dovrà consistere di prove pratiche riguardanti gli usi corretti di attrezzature, impianti, materiali e DPI obbligatori.

Vediamo insieme i dettagli!

Indicazioni per gli obblighi formativi

Per quanto concerne gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti si ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

Tuttavia oggi viene richiesta “nei confronti dei dirigenti e dei preposti, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza”.

Inoltre, in riferimento alla sola figura del preposto**, viene specificato che: “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” [nuovo comma 7-ter].

**Con preposto s'intende il lavoratore che, in ragione delle sue competenze o dell'incarico svolto, "sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" [Testo Unico - art. 2].

Sanzioni per la mancata formazione

Le nuove disposizioni di legge del Testo Unico hanno previsto un doppio regime sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme sulla formazione in salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

  1. Per i datori di lavoro e i dirigenti inadempienti è prevista la pena di arresto da 2 a 4 mesi, comminata insieme ad un’ammenda che può andare da un minimo di 1.474,21€ ad un massimo di 6.388,23€ [Art. 55, comma 5, lettera C]
  2. Possibile sospensione dell’attività imprenditoriale [decreto legislativo 146/2021, allegato I]

L’ispettore che effettua il controllo, infatti, può attuare un provvedimento di sospensione “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni*** in materia di tutela della salute e della salute del lavoro”. L’Ispettorato del Lavoro ha inoltre specificato che il provvedimento di sospensione scatta “quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione, sia all’addestramento”. [Circolari n. 4/2021 e n.1/2022]

***Le "gravi violazioni" possibili sono elencate nell'allegato I del decreto legislativo 81/2008, anch’esso aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale. In particolare, la violazione n. 3 si riferisce proprio alla mancata formazione e addestramento. Oltre alla sospensione, questa violazione comporta una pena aggiuntiva, cioè una multa di 300 euro per ogni lavoratore interessato.

Per le violazioni di cui all’Allegato I si ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie:

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (2500€):
    la violazione sarà riscontrabile qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (2500 €):
    la violazione sarà riscontrabile qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
  • Mancato formazione ed addestramento (300€ per ciascun lavoratore):
    la violazione sarà riscontrabile qualora il datore di lavoro non abbia fornito ai propri lavoratori la prevista formazione e addestramento.
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e relativa nomina responsabile (3.000€):
    la violazione sarà riscontrabile qualora il datore di lavoro non abbia costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione e non abbia nominato il RSPP.

In sintesi: il nuovo articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, rispetto al testo previgente, stabilisce l’obbligatorietà (e non più la possibilità) che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sia adottato dalle amministrazioni competenti, anche nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni (e non più anche reiterate) in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Addestramento del personale

Un’altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.

In materia di sicurezza sul lavoro, l’addestramento viene effettuato a completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore e consiste nello svolgimento di attività pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di:

  • attrezzature e macchinari,
  • impianti aziendali,
  • materiali e prodotti chimici,
  • dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori.

Sono inoltre previste delle esercitazioni applicate per le “procedure di lavoro in sicurezza”.

L’obbligo è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta (che potrà essere il preposto, lavoratore esperto, tecnico installatore o formatore della ditta produttrice), che conosca bene impianti, macchine, attrezzature, procedure e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.

Gli interventi di addestramento effettuati, dovranno poi essere tracciati in un apposito registro, anche informatizzato [art. 37, comma 5]

La violazione degli obblighi di addestramento “si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della prova pratica e/o della esercitazione applicata richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione”.

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