Un recente caso di infortunio sul lavoro ha messo in luce l’evoluzione da un modello antinfortunistico “iperprotettivo” a un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra Datore di Lavoro, RSPP e lavoratore. Vediamo brevemente i dettagli.
Il fatto
Il caso riguarda l’infortunio di un operaio che – mentre era intento al tornio – al fine di prelevare il pezzo dopo la tornitura, aveva infilato la mano destra, indossante un guanto, nella zona di lavoro della macchina quando ancora gli organi erano in movimento. Il dito mignolo aveva quindi riportato la frattura scomposta della falange del 5° dito della mano destra (guarita in 98 giorni con inabilità temporanea di 40 giorni).
La sentenza
Sentenza 13 gennaio 2022, n. 836 – Corte di Cassazione Penale, sez. IV
La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Datore di Lavoro ed RSPP responsabili del reato di lesioni colpose, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
La Cassazione penale ribalta però la sentenza di condanna, ribadendo che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del Datore di Lavoro – quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori – ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, lavoratori compresi.
Il principio
In tema di infortuni sul lavoro dunque, il Datore di Lavoro che ha:
- effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività,
- fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza,
- adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia,
non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore.