Obbligo vaccinale over 50 ed esenzioni digitali: le nuove regole in vigore da febbraio

Il Decreto Legge 1/2022 ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50, mentre il successivo DPCM del 04/02/2022 ha disposto che le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid siano ora emesse esclusivamente in formato digitale. Vediamo insieme cosa comportano queste due novità.

Obbligo vaccinale per gli over 50

Il decreto legge 1/2022 – approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri – introduce all’articolo 1 l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Ue residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età». 

Al lavoro solo con Super Pass

A partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati – compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati – che abbiano compiuto 50 anni, per andare al lavoro dovranno esibire il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. L’obbligo sarà in vigore fino al 15 giugno 2022.

I lavoratori over 50 che si presenteranno sul posto di lavoro senza essere muniti di Super Green pass saranno considerati «assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione» del certificato verde.

In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa di 100 euro, comminata dall’Agenzia delle Entrate che provvede autonomamente alle verifiche con il supporto del servizio sanitario nazionale.
Per gli over 50 che si recheranno al lavoro senza Super Green Pass, rimane in vigore la norma precedente e già prevista in relazione all’obbligo di Green pass, rischiando una sanzione amministrativa da 600 euro a 1500 euro, comminata dal prefetto.

Esenzione o differimento dell’obbligo: chi ne ha diritto

Il DL approvato dal Consiglio dei ministri prevede l’esenzione (o il differimento) dall’obbligo solo «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2».

Hanno quindi diritto al certificato di esenzione tutti coloro che, per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, non possono essere vaccinati o per cui la vaccinazione deve essere differita. La validità delle certificazioni di esenzione dipende dalla specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio ed è indicata nella certificazione stessa.

Per chi sia immunizzato per aver contratto la malattia, l’obbligo è solo rinviato secondo il testo: «l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante – determina il differimento della vaccinazione».

Certificati di esenzione: dal 28/02 devono essere in formato elettronico

Il DPCM 04/02/2022 dispone che le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 vengano emesse esclusivamente in formato digitale (dal 7 febbraio 2022) in modo analogo a quanto già avviene per le Certificazioni verdi Covid-19 (“Green Pass”) e avranno validità sul solo territorio nazionale.

Dunque, chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello del Green Pass. L’app VerificaC19 è già predisposta per il riconoscimento dei certificati di esenzione in piena sicurezza.

Fino al 27 febbraio 2022, sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee sia quelle digitali, ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde Covid-19, compresi i luoghi di lavoro.

Da chi viene rilasciata la certificazione di esenzione

L’attestazione di esenzione con il QR code è rilasciata gratuitamente e su richiesta dell’interessato da:

  • medici di medicina generale e pediatri di famiglia
  • medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate
  • medici Usmaf o medici Sasn operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid-19

Alla certificazione è associato un codice univoco di esenzione (CUEV) il quale consente all’interessato di richiedere l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e nelle strutture sanitarie aderenti alla campagna vaccinale.

In caso di sopravvenuta positività a Sars-CoV-2, anche le certificazioni di esenzione sono revocate e poi riattivate automaticamente con la guarigione.

Per maggiori informazioni, contatta il nostro staff!

    Contattaci utilizzando il form sottostante:
    * = campi richiesti

    Nome*

    Email*

    Oggetto*

    Testo del Messaggio*