Prorogato lo smart working semplificato e la sorveglianza sanitaria eccezionale

Il termine per lo smart working “semplificato” e la sorveglianza sanitaria eccezionale dei dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19, è stato prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021. Vediamo insieme i dettagli del provvedimento!

Per effetto dell’Articolo 11 – e relativo allegato – del Decreto legge 52/2021 (Riaperture), in vigore dal 23/04/2021, è confermata la possibilità di prolungare lo smart working “semplificato” e una sorveglianza sanitaria eccezionale. Cosa significa nel concreto?

Sorveglianza sanitaria eccezionale

L’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria riguarda i datori di lavoro, privati e pubblici, nei confronti del personale maggiormente a rischio.

Il maggiore rischio può dipendere da età, immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita o dalla coesistenza di altre patologie. La valutazione di tali soggetti a rischio deve essere fatta dal medico competente. Le aziende che, per legge, non sono tenute ad averne uno, possono chiedere che sia svolta dall’Inail tramite i suoi medici del lavoro. Qualora, a seguito delle valutazioni, dovesse emergere una inidoneità alla mansione, il dipendente non può essere licenziato.

Smart working “semplificato”

Lo smart working “semplificato” consiste nella possibilità di disporre questa modalità di svolgimento dell’attività anche senza accordo individuale scritto tra azienda e dipendente.

Inoltre:

  • l’informativa al lavoratore in materia di salute e sicurezza può essere assolta inviando il relativo documento redatto dall’Inail tramite posta elettronica;
  • la notifica al ministero del Lavoro dei dipendenti coinvolti avviene telematicamente, con modalità semplificata rispetto alle regole ordinarie.

La proroga relativa alla gestione del lavoro agile è quanto mai utile in questa fase in cui le aziende fanno forte ricorso a questa modalità di svolgimento dell’attività, sia per loro iniziativa sia in seguito ai relativi provvedimenti legislativi.

Ad esempio, il recente decreto legge 30/2021 prevede che siano gli stessi lavoratori a fruire di questa possibilità in caso di un figlio under 16 risultato positivo al Covid-19, o venuto a contatto con un positivo, o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. 

Sottolineiamo che il decreto legge 30/2021 è attualmente in fase di conversione e che sono già state apportate diverse modifiche, nel passaggio alla Camera, non ancora concluse. Tra le principali:

  • l’eliminazione del requisito della convivenza genitore-figlio;
  • l’utilizzo del lavoro agile da parte di entrambi i genitori se i figli, a prescindere dall’età, sono disabili gravi o hanno disturbi dell’apprendimento o bisogni educativi speciali;
  • la sospensione delle attività educative, oltre quelle didattiche, quale condizione che fa scattare il diritto.

Tuttavia, tali novità diverranno ufficiali solo a conversione del decreto legge, nell’anno scolastico prossimo alla conclusione.

Contatta il nostro staff per una consulenza privata sul diritto allo smart working o per trovare un medico del lavoro competente!

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