Responsabilità del Datore di Lavoro – Sentenze della Cassazione Penale – Biennio 2021-2022

Nel biennio 2021-2022,  alcune sentenze della Cassazione Penale, hanno confermato l’obbligo di adozione in concreto delle misure necessarie (DPI, formazione, sistemi di sicurezza etc.) anche quando i relativi rischi non sono specificamente previsti nel DVR.

L’art. 40 del codice penale, al comma 2, prevede inoltre che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Analizziamo nel dettaglio su cosa si basano le sentenze e quali sono stati gli effetti.

Responsabilità del datore di lavoro

In materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro è un obbligo con conseguenze di carattere penale

In alcune sentenze della Cassazione Penale relative al biennio 2021-2022 emerge l’obbligo di adozione in concreto delle misure necessarie (DPI, formazione, sistemi di sicurezza etc.) anche quando i relativi rischi non sono specificamente previsti nel DVR perché legati, ad esempio, ad operazioni saltuarie che non rientrano nel normale ciclo di produzione inserito e valuta all’interno del documento DVR.

Tali sentenze sottolineano come un principio consolidato e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità sia quello secondo cui “il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata”.

Le principali responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro per la tutela dei lavoratori (subordinati o equiparati) sono riportate nel D. Lgs.81/08. Oltre a far riferimento alla normativa di “settore”, per inquadrare meglio le responsabilità previste, occorre far riferimento anche a quanto è previsto dalla Costituzione, dal Codice Civile e dal Codice Penale che prevedono l’obbligo di sicurezza a carico di tutti i titolari d’impresa nei confronti dei propri lavoratori.

La sicurezza sui luoghi di lavoro viene così definita un obbligo e una responsabilità del datore di lavoro di carattere generale di tutela nei confronti dei lavoratori.

Se il Datore di Lavoro non applica in modo conforme le disposizioni normative in materia di prevenzione e protezione, ovvero non adempie agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, può andare incontro anche a conseguenze di carattere penale (la maggior parte delle sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono di carattere penale).

Inoltre l’art. 40 del codice penale, al comma 2, prevede che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Il datore di Lavoro può inoltre essere chiamato a risarcire il danno causato dalla sua inadempienza all’infortunato: l’art. 2043 del codice civile, infatti, riporta che “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dal combinato disposto di questa norma e del citato art. 2087 del codice civile emerge la responsabilità civile dell’imprenditore.

Anche l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) può invocare la responsabilità del datore di Lavoro nel caso in cui l’infortunato sia un soggetto assicurato all’Istituto. Infatti, in caso di infortunio o malattia professionale, l’INAIL eroga le prestazioni economiche previste dalla legge ma in seguito può esercitare verso l’imprenditore penalmente responsabile il cosiddetto “diritto di regresso”: in questo caso l’imprenditore dovrà risarcire l’INAIL per le somme da essa pagate a titolo d’indennità all’infortunato (oltre alle spese istruttorie).

Con l’entrata in vigore del D. Lgs 81/08, la responsabilità generale del Datore di Lavoro, di tipo sia penale che civile è stata messa in maggior rilievo.

I vari obblighi datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro ruotano quindi intorno ad un adempimento principale, ovvero di organizzare l’attività in modo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.

Sentenze della Cassazione Penale nel biennio 2021-2022

È quindi sul datore di lavoro che ricade interamente la responsabilità dell’organizzazione complessiva della sicurezza sul lavoro nella propria azienda, per l’osservanza delle misure generali di tutela dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo 81/08.

Nello specifico è interessante prendere in esame queste 3 sentenze:

  1. Mancata valutazione nel DVR del rischio legato all’operazione di carico di merce sul camion da parte degli autisti e responsabilità del datore di lavoro per la carente formazione del personale sul modo di fronteggiare tale rischio.

    Corte di Cassazione Penale, Sez.IV, Sentenza n. 13198 del 7 aprile 2022 – Infortunio durante le operazioni di fissaggio di bobine di carta caricate su un autoarticolato a seguito all’improvvisa rottura di una cinghia. Lacune del DVR.

    Con Cassazione Penale, Sez.IV, 7 aprile 2022 n.13198, la Corte ha confermato la condanna di C.G.L. – in qualità di datore di lavoro della ditta R. Trasporti s.n.c. – per lesioni colpose “ai danni di un autista dipendente dell’impresa suindicata presso la cartiera P., dove egli si era recato, per caricare sul camion dei rotoli di carta.”
  1. Mancata rielaborazione del DVR e omessa fornitura dei DPI: “il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi”.

    Corte di Cassazione Penale, Sez.IV, Sentenza n. 13199 del 7 aprile 2022
    – Frattura dello scafoide carpale nell’area di servizio. Tappetino antisdrucciolo logoro e mancanza di scarpe antinfortunistiche.
    Omesso aggiornamento del DVR a seguito di infortunio.

    Con Cassazione Penale, Sez.IV, 7 aprile 2022 n.13199, la Corte ha confermato la condanna dell’Amministratore Delegato della C.E. s.p.a., “società datrice di lavoro della dipendente C.T., assunta con mansioni di addetta alla ristorazione all’interno dell’autogrill di L.”, in quanto “cagionava per colpa alla predetta lesioni da cui derivava una malattia nel corpo della durata di circa 156 giorni (frattura dello scafoide carpale del polso sinistro, con indebolimento permanente dello stesso)”.

  2. Mancata valutazione nel DVR del rischio di precipitazione della cabina di un ascensore e omessa adozione del sistema di sicurezza costituito dall’ancoraggio dell’ascensore stesso alle relative guide mediante l’apposito paranco di sicurezza.

    Corte di Cassazione Penale, Sez.IV, Sentenza n. 4075 del 3 febbraio 2021 – Caduta dell’ascensore e infortunio dell’apprendista. Il fatto che il datore di lavoro operi anche in prima persona non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei suoi lavoratori.

    Con tale pronuncia la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro (G.P.) per le lesioni riportate dal lavoratore C.A. (avente la qualifica di apprendista) a seguito della precipitazione della cabina di un ascensore sulla quale stava lavorando su richiesta dell’imputato, nonostante lo specifico rischio di precipitazione non fosse contemplato nel DVR.

Per evitare rischi ed interpretare al meglio le complicate normative che regolano la sicurezza sul lavoro, è bene affidarsi a professionisti esperti.

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