Tra gli obblighi previsti per i datori di lavoro, vi è quello di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni per i lavoratori.

L’articolo 202 del Decreto Legislativo 81/2008 comma 1-2, prevede infatti una valutazione dei rischi – programmata ed effettuata intervalli regolari ogni 4 anni – da parte del personale competente.
Tale valutazione dei rischi per l’esposizione alle vibrazioni dei lavoratori, può essere effettuata con o senza misurazioni.
- La valutazione senza misurazioni è prevista qualora siano reperibili i dati di esposizione adeguati (presso le banche dati delle Regioni, le banche dati dell’Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) o presso produttori e fornitori).
- Quando tali dati non sono reperibili, invece, è necessario misurare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui sono esposti i lavoratori.
A tal proposito, la normativa definisce due valori da considerare:
- il valore di esposizione che fa “scattare l’azione”, al di sopra del quale il datore di lavoro ha l’obbligo di controllare i rischi derivanti dalle vibrazioni cui sono esposti i suoi lavoratori;
- il valore limite di esposizione, che non deve essere mai superato.
Tuttavia, può capitare che l’esposizione del lavoratore avvenga in presenza di importanti cofattori di rischio: quando sono presenti particolari condizioni di suscettibilità individuale al rischio, in caso di urti ripetuti, posture sfavorevoli, ecc. In questi casi – anche se il livello di esposizione è inferiore a quello che fa scattare l’azione – non è escluso il rischio di lesioni o traumi per vibrazioni al corpo intero.
Per questo motivo, il Titolo VIII Capo III prescrive che tutti i fattori che vanno ad accrescere il rischio espositivo, vengano considerati durante la valutazione del rischio.
La valutazione del rischio dovrà quindi prendere in esame i seguenti elementi:
- livello, tipo e durata dell’esposizione (inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti);
- eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- informazioni fornite dal costruttore dell’apparecchiatura ai sensi della Direttiva Macchine;
- l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;
- condizioni di lavoro particolari (basse temperature, situazioni di bagnato, elevata umidità, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide).
In particolare – per quanto riguarda il punto 1 – sono incluse anche esposizioni a vibrazioni intermittenti o urti ripetuti (vibrazioni impulsive). In caso quindi di terreno accidentato, buche o ostacoli, è necessario integrare la valutazione dell’esposizione con specifici metodi valutativi che tengano in considerazione l’impulsività della vibrazione.
L’emendamento ISO 2631-1 del 2010 specifica inoltre che, in caso di vibrazioni intermittenti o urti ripetuti, i metodi di valutazione alternativi da attuare sono contenuti nello Standard ISO 2631-5.

Bisogna inoltre considerare che i criteri valutativi espressi nel D.Lgs 81/08 Titolo VIII Capo III si applicano solamente in caso di danni al rachide (cioè la colonna vertebrale nel suo complesso: vertebre, legamenti, muscoli, vasi sanguigni e nervi che sostengono testa e tronco e proteggono il midollo spinale).
Altri fattori di rischio dovuti all’interazione delle vibrazioni con il posto di lavoro – come ad esempio effetti sull’attenzione, sulla concentrazione e sull’equilibrio – richiedono invece metodi valutativi specifici, non inclusi nel Titolo VIII Capo III.
Per tutti questi motivi, nell’ambito della valutazione del rischio, la normativa richiede ai datori di lavoro di eliminare o ridurre – per quanto possibile – i rischi associati alle vibrazioni trasmesse al corpo, indipendentemente dal fatto che siano superati o meno i valori di azione.
Il superamento dei valori di azione, implica in ogni caso l’attuazione di misure di tutela aggiuntive, rivolte ai lavoratori esposti alle vibrazioni.
Livelli d’azione e valori limite prescritti dal D. Lgs 81/2008 Art. 201

Come accennato precedentemente, esistono dei valori limite ben precisi, per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV):
- il livello d’azione giornaliero di esposizione
A(8) = 0,5 m/s2 - il valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 1 m/s2
Da ciò risulta che il livello di esposizione per brevi periodi è di 1,5 m/s2 secondo la formula che rappresenta il valore quadratico medio dell’accelerazione ponderata in frequenza.
Tale misura va rilevata lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione.
Il D.Lgs 81/2008 specifica inoltre che per “brevi periodi” s’intende un valore di A che corrisponda al minor tempo possibile per misurare – con la strumentazione disponibile – il valore di vibrazioni trasmesse al corpo intero.
In foto: Definizione degli assi di riferimento ai fini della misura dell’esposizione.
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