Salute e sicurezza sul lavoro: nuove regole in vista per la formazione

La prossima Conferenza Stato-Regioni, che avverrà entro il prossimo 30 giugno, prevede l’entrata a regime dei nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’intesa provvederà ad accorpare, rivisitare e modificare le indicazioni attuative già previste dai precedenti accordi (risalenti al 21 dicembre 2011).

Anticipazioni e dettagli sulle novità

Le prime indicazioni relative alle novità sono state introdotte con il Decreto Legge 146/2021 – che ha modificato l’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 – divulgate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare 1/2022.

Per quanto riguarda il nuovo obbligo di formazione del Datore di lavoro, l’accordo determinerà: la durata, le modalità, i contenuti minimi e il corretto adempimento dell’obbligo di formazione.

Relativamente al Preposto invece, l’adeguatezza e la specificità della formazione terranno conto dei compiti introdotti nel nuovo articolo 19 del testo unico. Essi dovranno:

“Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. [Testo unico – Modificata lett. a]

“In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”. [Testo unico – Aggiunta lett. f-bis]

La circolare chiarisce inoltre che, fino al nuovo accordo, i nuovi obblighi in capo a tali soggetti – comprese le modalità di adempimento richieste al preposto – relativi alla formazione interamente in presenza con cadenza almeno biennale, non possono costituire ipotesi di violazione di legge con applicazione delle relative sanzioni.

Dunque, fino alla sottoscrizione della nuova intesa, continueranno a valere le disposizioni del 2011. Differente, invece, è la situazione per quanto concerne l’obbligo di addestramento secondo la nuova formulazione dell’articolo 37, comma 5, del testo unico.

Infatti, alla previsione che l’addestramento debba essere impartito da persona esperta e sul luogo di lavoro, è stato specificato che esso consiste:

  • nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale,
  • nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza

e che tali interventi «devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato».

Per le attività svolte successivamente al 21 dicembre 2021 (entrata in vigore del nuovo articolo 37 del testo unico), i contenuti dell’addestramento trovano immediata applicazione, con la conseguenza che la violazione relativa all’assenza della prova pratica e/o della esercitazione applicata è penalmente sanzionata con sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (Art. 71, co. 7):

  • arresto da tre a sei mesi
  • ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro

Può essere, invece, oggetto del provvedimento di disposizione (articolo 14 del decreto legislativo 124/2004) l’eventuale mancato tracciamento delle attività addestrative:

  1. Provvedimento di sospensione per mancata formazione addestramento (D.Lgs.81/2008, allegato I, punto 3) – in relazione alla parte dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni – la cui revoca dipende dall’ottemperamento degli adempimenti di salute e sicurezza, con superamento della violazione e rimozione delle conseguenze pericolose.
  2. Pagamento di una sanzione amministrativa di euro 300 per ciascun lavoratore interessato dal mancato addestramento.

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