Formazione per l’uso delle attrezzature di lavoro

La formazione specifica per il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro.

Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. In attuazione dell’articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 81/2008, l’Accordo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Il Testo Unico Sicurezza prevede infatti l’obbligo di assicurare un’adeguata formazione ai lavoratori prima di adibirli alla mansione specifica e all’utilizzo dell’attrezzatura da questa richiesta. Per questo motivo, è bene che il datore di lavoro si informi sui tempi e le scadenze dei corsi per formazione specifica.

Il corso

I lavoratori che al 12 marzo 2013, data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni, sono stati incaricati dell’utilizzo delle attrezzature specificate, hanno dovuto effettuare i relativi corsi di formazione entro il 12 marzo 2015. Per tutti quelli che non hanno effettuato il corso di aggiornamento entro questa data o che sono stati adibiti alla mansione successivamente, si pone l’obbligo di effettuare un intero percorso formativo, diviso in tre moduli:

  • un breve modulo giuridico/normativo sulla normativa generale in materia di sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro e sulle responsabilità dell’operatore;
  • un modulo tecnico sulle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura di lavoro e delle sue componenti;
  • un modulo pratico di esercitazione sulle modalità operative di utilizzo dell’attrezzatura, la cui durata dipende ulteriormente dalle specificità dell’attrezzatura stessa.

Una volta effettuato il corso, è richiesto un aggiornamento quinquennale.

Le categorie di operatori interessati

Questo tipo di formazione specifica interessa diverse categorie di lavoratori, suddivise sulla base delle attrezzature che utilizzano:

  • addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
  • addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  • addetti alla conduzione di gru per autocarro; 
  • addetti alla conduzione di gru mobili;
  • addetti alla conduzione di gru a torre;
  • addetti alla conduzione di macchine movimento terra – escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli;
  • addetti alla conduzione di pompa per calcestruzzo.

Il mancato adempimento di tale obbligo costituisce un reato sia per il datore di lavoro che per il dirigente direttamente coinvolto. Le sanzioni possono andare dall’ammenda da 2.500 a 6.400 € fino all’arresto da tre a sei mesi.